Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

L’assicurazione contro gli infortuni è finanziata con i premi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte non hanno conseguenze dirette per la Confederazione e i Cantoni. Il disegno di legge coinvolge la Confederazione soltanto nella sua funzione di datore di lavoro. In linea con il previsto obiettivo di evitare sovraindennizzi, non si escludono per la Confederazione alcuni sgravi nei contributi del datore di lavoro. Il disegno non ha invece alcuna ripercussione a livello del personale della Confederazione. Lo stesso vale per i Cantoni.

4.2 Ripercussioni sull’assicurazione contro gli infortuni

Le seguenti modifiche hanno conseguenze finanziarie per l’assicurazione contro gli infortuni:

– Riducendo la rendita d’invalidità percepita nell’età ordinaria AVS in funzione dell’età al momento dell’infortunio (riduzione lineare a un massimo del 40 per cento se l’infortunio è occorso tra i 45 e i 65 anni, art. 20 cpv. 2ter) le uscite della Suva si ridurrebbero di circa 10 milioni di franchi, quelle degli assicuratori privati di circa 5 milioni di franchi, pari rispettivamente allo 0,25–0,5 per cento del volume dei premi netti per la Suva e per gli assicuratori privati.

La decurtazione delle rendite d’invalidità percepite all’età prevista dalla disposizione transitoria del capoverso 2 permetterebbe alla Suva di ridurre (riduzione unica) di circa 20 milioni di franchi gli accantonamenti per le rendite non ancora fissate e di diminuire il capitale di copertura di circa 5 milioni di franchi. Per gli assicuratori privati le riduzioni sarebbero pari complessivamente a circa 10 milioni di franchi.

– L’introduzione del sistema di copertura del fabbisogno presso gli assicuratori privati e la Suva, che utilizzano già oggi questo metodo di finanziamento, non comporta alcuna conseguenza. Le conseguenze per le casse malati sono marginali.

Le altre modifiche non hanno conseguenze finanziarie per l’assicurazione infortuni e la prevenzione degli infortuni o, se ve ne sono, queste conseguenze sono minime o non quantificabili e comunque non rilevanti.

4.3 Ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali e sulla previdenza professionale

Il progetto di revisione non ha conseguenze per l’AVS e l’assicurazione contro la disoccupazione.

La riduzione della rendita d’invalidità al raggiungimento dell’età AVS in funzione dell’età al momento dell’infortunio (riduzione lineare a un massimo del 40 per cento

se l’infortunio è occorso tra i 45 e i 65 anni, art. 20 cpv. 2ter) non causerà costi supplementari per le casse pensioni se verranno adattate di conseguenza anche le disposizioni della previdenza professionale obbligatoria relative al sovraindennizzo