Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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questa Convenzione, ciascun membro che l’ha ratificata si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali un’indennità fondata sui principi generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro. Inoltre, sono definite malattie professionali le malattie e le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella Convenzione, quando colpiscono lavoratori appartenenti a determinate industrie o professioni.

La Convenzione internazionale n. 19 del 1925 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro è stata ratificata dalla Svizzera il 1° febbraio 1929. I membri dell’OIL che l’hanno ratificata si impegnano ad accordare ai cittadini di ogni altro membro lo stesso trattamento che assicurano ai propri cittadini nella riparazione in caso di infortunio del lavoro. Il progetto di revisione è compatibile con le Convenzioni n. 18 e 19.

La Convenzione n. 102 del 1952 concernente le norme minime della sicurezza sociale è stata ratificata dalla Svizzera il 18 ottobre 1977. La parte VI, accettata dalla Svizzera, è dedicata alle prestazioni in caso d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali. In tali casi le prestazioni devono in particolare coprire l’incapacità al lavoro, la perdita parziale o totale della capacità di guadagno nonché la perdita di mezzi di sostentamento subita dalla vedova o dagli orfani.

Per garantire la conformità della LAINF con la Convenzione n. 102, nel disegno sono state adeguate varie disposizioni (cfr. art. 10 e 29 LAINF; cfr n. 2.3.1 e 2.3.2).

6.2.3 Diritto dell’Unione Europea

In base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e al relativo allegato II, la Svizzera coordina il proprio sistema delle assicurazioni sociali con quello degli Stati membri dell’Unione europea. Per questo la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale35 e il pertinente regolamento (CE) n. 987/200936 che ne stabilisce le modalità di applicazione. Questi due regolamenti sottoposti a revisione perseguono unicamente il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, fondandosi sui principi internazionali del coordinamento: parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli di un altro Stato contraente, mantenimento dei diritti acquisiti e versamento delle prestazioni in tutto il territorio comunitario. I vecchi regolamenti (CEE) n. 1408/7137 e n. 574/7238 rimangono applicabili tra la Svizzera e gli Stati dell’AELS, fino a quando non sarà a

35 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS 0.831.109.268.1.

36 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS 0.831.109.268.11.

37 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

38 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.