Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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e al coordinamento (cfr. n. 2.3.2). Per quanto riguarda le prestazioni superiori ai minimi legali, la suddetta riduzione può invece causare costi supplementari in quanto può essere soppressa una parte della diminuzione delle prestazioni.
La nuova regolamentazione delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (art. 6 cpv. 2) potrà eventualmente sgravare l’assicurazione sociale contro le malattie.
4.4 Ripercussioni per l’economia
In seguito alla riduzione delle rendite d’invalidità all’età ordinaria di pensionamento e alla conseguente disposizione transitoria, i premi aumenteranno in misura inferiore (cfr. n. 4.2), il che avrà un effetto di sgravio per l’economia.
5 Rapporto con il programma di legislatura
Il disegno legislativo è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201233 sul programma di legislatura 2011–201534.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche proposte nel presente progetto di revisione poggiano sull’articolo 110 capoverso 1 lettera a e sull’articolo 117 della Costituzione federale (Cost). Il progetto è pertanto conforme alla Costituzione federale.
6.2 Compatibilità con il diritto internazionale
6.2.1 Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite
Il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Nell’articolo 9 è riconosciuto il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali. Ciascuno Stato contraente deve inoltre garantire che i diritti enunciati nel Patto vengano esercitati senza alcuna discriminazione fondata, in particolare, sull’origine nazionale (art. 2 par. 2). Il presente progetto di revisione è compatibile con il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite.
6.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
Il 16 novembre 1927 la Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale n. 18 del 1925 concernente la riparazione dei danni delle malattie professionali. In base a
33 FF 2012 305, qui 436