Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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sua volta modificata la Convenzione istitutiva dell’AELS. Continuano a essere applicabili anche nelle relazioni con l’UE per i casi verificatisi in precedenza.
Il diritto comunitario non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Ciascuno Stato membro può infatti stabilire l’impostazione, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del suo sistema di sicurezza sociale nell’osservanza dei principi di coordinamento dell’UE. Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l’UE e i suoi Stati membri (1° giugno 2002), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento. Il presente disegno è compatibile con le disposizioni in materia di coordinamento (cfr. art. 115a LAINF).
6.2.4 Gli strumenti del Consiglio d’Europa
La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 è il corrispettivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda i diritti economici e sociali. Il diritto alla sicurezza sociale è sancito nell’articolo 12: le parti contraenti s’impegnano a istituire o a conservare un sistema di sicurezza sociale, a mantenerlo a un livello soddisfacente, a impegnarsi a migliorarlo gradualmente e ad adottare misure per garantire la parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati contraenti. La Svizzera ha firmato la Carta il 6 maggio 1976; nel 1987 il Parlamento si è però opposto alla ratifica, per cui questo accordo non è vincolante per il nostro Paese.
Con la Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 è stato aggiornato e adeguato il contenuto materiale della Carta del 1961. Si tratta di un accordo distinto, che non abroga la Carta sociale europea del 1961. Anche nella nuova Carta il diritto alla sicurezza sociale è sancito nell’articolo 12. La nuova Carta sociale è entrata in vigore il 1° luglio 1999. La Svizzera non ha ratificato questo strumento.
Il Codice Europeo di Sicurezza Sociale (CESS) del 16 aprile 1964 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. La Svizzera ha accettato la parte VI, concernente le prestazioni in caso di infortuni del lavoro e di malattie professionali. Il progetto legislativo è conciliabile con gli impegni assunti dalla Svizzera.
Il Codice è completato da un Protocollo (non ratificato dalla Svizzera) contenente disposizioni che fissano un livello di sicurezza sociale più alto di quello indicato nelle disposizioni del Codice. Il CESS (riveduto) del 6 novembre 1990 è divenuto un accordo distinto dal Codice del 1964, che tuttavia non abroga. Il Codice del 1990 amplia le norme del suo predecessore, estendendo per esempio il campo d’applicazione in termini di cerchie di persone interessate, riconoscendo nuove prestazioni e aumentando l’importo per le prestazioni in natura. Parallelamente introduce una maggiore flessibilità: le condizioni di ratifica, infatti, sono agevolate e le norme sono formulate in modo tale da prendere in considerazione per quanto possibile le normative nazionali. Il Codice (riveduto) è stato ratificato finora da un unico Stato e, quindi, non è ancora entrato in vigore (a questo scopo sono necessarie due ratifiche).