Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/81: Modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Divisione Economia e osservazione ambientale

Divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici

9 giugno 2014

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21)

1 Premessa e spiegazioni generali

Basi giuridiche

Secondo l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione. Dette prescrizioni sono disciplinate nell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21; di seguito: ordinanza sull’indennità).

La vigente regolamentazione dell’indennizzo

Le disposizioni attualmente in vigore stabiliscono che l’indennizzo annuale versato ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza sulla tassa d’incentivazione sui COV è composto da un indennizzo di base per unità d’indennizzo e da un supplemento (art. 2 ordinanza sull’indennità):

 l’indennizzo di base annuale ammonta complessivamente a 1 980 000 franchi per la totalità dei

Cantoni. Fissato nel 1999 in vista dell’introduzione nel 2000 della tassa, è stato versato per la prima volta nel giugno 2000. L’indennizzo di base per Cantone è di 150 000 franchi per unità d’indennizzo. L’unità d’indennizzo di un Cantone è stata stabilita in base al numero di occupati per Cantone nel settore industriale e commerciale;

 per il 2013 e il 2014 viene inoltre corrisposto ai Cantoni un supplemento sull’indennizzo di base

per un totale di 496 000 franchi all’anno. La chiave di ripartizione per questo supplemento si basa sul numero di impianti stazionari per Cantone esentati dalla tassa d’incentivazione sui COV secondo l’articolo 9 OCOV (il supplemento è fissato a 2000 franchi per impianto).

Necessità di adeguamento della vigente regolamentazione dell’indennizzo

In occasione dell’ultima revisione dell’ordinanza sull’indennità (in vigore dal 1° gennaio 2013) sono stati annunciati sia una nuova valutazione dell’indennizzo sulla base del primo anno di applicazione

1

della nuova soluzione in materia di esenzione secondo l’articolo 9 OCOV che un rilevamento dell’onere d’esecuzione complessivo che i Cantoni devono sostenere nell’ambito dell’applicazione della tassa d’incentivazione sui COV.

1 Secondo la decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale sulla revisione dell’OCOV, la possibilità di esenzione dal pagamento della tassa è prorogata a tempo indeterminato e vincolata a condizioni supplementari. 1/6 312/2005-02223/02/16/02/L271-1542