Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/81: Modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili · 6 pagine

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Riferimento/N. d’incarto: : L271-1542

Questi dati hanno permesso di calcolare l’onere di esecuzione medio atteso per tutti i Cantoni dal 2015 (in ETP) secondo la formula seguente:

Il risultato di questo calcolo è stato moltiplicato per un costo di posto a tempo pieno pari a 180 000 franchi (costo ritenuto rappresentativo), da cui risulta un indennizzo complessivo annuo di 1 917 000 franchi (cifra arrotondata).

Art. 2 cpv. 2

La ripartizione dell’indennizzo annuale tra i Cantoni è calcolata sulla base dei principali criteri misurabili che determinano l’onere relativo all’esecuzione dell’OCOV nei Cantoni:

(1) il numero dei bilanci dei COV secondo l’articolo 10 OCOV che il Cantone verifica;

(2) il numero dei gestori di impianti stazionari che impiegano COV esenti dalla tassa secondo

l’articolo 9 OCOV (aziende secondo l’art. 9); e

(3) la complessità delle aziende secondo l’articolo 9 (calcolata tenendo conto del settore e

dell’acquisto annuale di COV come indicatori della grandezza dell’azienda).

Questi criteri sono stati definiti sulla base dei risultati dell’inchiesta svolta presso i Cantoni e delle sti-

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me degli esperti dei COV facenti parte del gruppo di lavoro.

Per il calcolo delle quote dei Cantoni è stata scelta la seguente formula di calcolo:

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dove indica il numero di bilanci dei COV e il numero di aziende secondo l’articolo 9 . Con la diversa ponderazione dei bilanci dei COV e delle aziende secondo l’articolo 9 si tiene conto del fatto che le attività legate a queste aziende generano un onere d’esecuzione decisamente maggiore (ad es. può essere necessaria una visita nell’azienda per verificare il rispetto dei requisiti della MTD o il loro adempimento con i provvedimenti programmati).

Il numero delle aziende secondo l’articolo 9 tiene conto in modo molto diverso dell’onere di esecuzione effettivo. A seconda del settore e della dimensione aziendale, l’onere di queste aziende varia sensibilmente. A tale scopo la ripartizione è integrata da un supplemento di complessità per le aziende secondo l’articolo 9. Tale supplemento attribuisce alle delle aziende secondo l’articolo 9 nel Cantone un valore in base al settore e alla classe di grandezza (grandezza misurata tenendo conto della quantità di COV acquistata). Questi due valori sono poi moltiplicati per l’azienda secondo l’articolo 9 e sommati con i valori su scala cantonale:

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indica il fattore settoriale e indica il fattore della grandezza dell’azienda con i seguenti valori possibili:

4 Il criterio «numero degli impianti» (con COV esenti secondo l’art. 9) non ha potuto essere utilizzato, poiché l’interpretazione del concetto di impianto varia da un Cantone all’altro.

5 Quale base dei dati si considera il numero di bilanci dei COV nel Cantone nel 2012 al netto dei bilanci dello stirene che dal 1° gennaio 2013 non è più soggetto alla tassa d’incentivazione.

6 Quale base dei dati si considera il numero di gestori di impianti stazionari le cui domande di approvazione dei piani di provvedimenti e le domande per stabilire l’adempimento dei requisiti sono state approvate nel 2013 dalla Direzione generale delle dogane. Le domande non approvate, le chiusure d’imprese e le domande ritirate nel 2013 sono prese in considerazione con l’indennizzo nel 2013 o nel 2014 e non sono rilevanti per l’indennizzo a partire dal 2015.

7 Quale base dei dati per la grandezza dell’azienda si considera la quantità di COV acquistata in t/anno secondo il numero 11 dei bilanci dei COV nel 2012. 3/6 312/2005-02223/02/16/02/L271-1542