Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/81: Modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili · 5 pagine

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Riferimento/N. d’incarto: N402-2237

compromesso tra l’esigenza di una base di dati facilmente determinabile e trasparente e la considerazione dell’onere di lavoro effettivo dei Cantoni. Per FR è corretto in particolare il forte peso attribuito alle aziende secondo l’articolo 9: esso corrisponde infatti all’esperienza fatta dal Cantone in quest’ambito. TI condivide in particolare l’idea che l’onere d’esecuzione effettivo per le aziende secondo l’articolo 9 varia sensibilmente a seconda del settore e della grandezza dell’azienda.

Nel loro parere congiunto, i Cantoni BL e BS chiedono un aumento del loro indennizzo comune dai 279 000 franchi previsti a 370 000 franchi. BL/BS motivano la loro richiesta con la possibilità di finanziare i due posti a tempo pieno necessari per l’esecuzione dell’OCOV. BL/BS sottolineano la situazione particolare delle grandi aziende chimico-farmaceutiche con un numero relativamente elevato di impianti e laboratori sottoposti all’OIAt. Inoltre l'avamprogetto si basa in primo luogo sul numero di bilanci dei COV. BL/BS segnalano anche che la scelta dell’acquisto di COV (= procura per il travaso di COV) quale indicatore della grandezza e della complessità dell’azienda falsa il calcolo dell’onere, poiché non tiene conto del riciclaggio all’interno dell’azienda (ciò riguarda in particolare la grande chimica). Analoga al parere di BL/BS, ma meno concreta, è la richiesta del Cantone VS, che a sua volta ha alcune grandi aziende chimiche che beneficiano di un’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV. VS chiede un aumento del proprio indennizzo nonché una chiave di ripartizione più equa, che dia maggior peso alla complessità.

A differenza di BL/BS e VS, per i Cantoni JU e SO l'avamprogetto riserva un peso eccessivo alle aziende secondo l’articolo 9. JU chiede concretamente che la quota per le aziende secondo l’articolo 9 (numero e supplemento di complessità) non superi un terzo dell’indennizzo annuale complessivo. SO propone di ridurre il fattore di ponderazione del numero di aziende secondo l’articolo 9 da 4 a 2, di ponderare con un supplemento di complessità anche i bilanci dei COV (senza un’esenzione secondo l’art. 9 OCOV) e di ridurre la differenziazione a livello del fattore grandezza dell’azienda. Le aziende complesse dovrebbero essere controllate in loco, indipendentemente dall’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV. Per quanto riguarda la differenziazione a livello del fattore grandezza dell’azienda si argomenta che di norma in caso di grandi acquisti di COV i contenitori sono più grandi e l’onere per i controlli aumenta proporzionalmente.

Anche il Cantone GE non condivide la chiave di ripartizione proposta. In particolare GE considera sproporzionato il supplemento di complessità. Per tener conto del maggior onere cagionato dalle aziende secondo l’articolo 9, la ponderazione del numero aziende secondo l’articolo 9 con un fattore 4 è sufficiente. Inoltre una rinuncia al supplemento di complessità semplificherebbe il calcolo.

Anche il Cantone VD propone di rinunciare al supplemento di complessità per i Cantoni con aziende secondo l’articolo 9 o di estendere il supplemento di complessità anche alle aziende con un bilancio dei COV che però non beneficiano dell’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV. Alle aziende secondo l’articolo 9 è già riservato un peso superiore mediante la ponderazione con un fattore 4  dal punto di vista della complessità, i bilanci dei COV con e senza un’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV dovrebbero essere trattati allo stesso modo.

Importo dell’indennizzo e fissazione dell’indennizzo annuale

Il Cantone GE propone di mantenere l’indennizzo annuale complessivo attuale (2 476 000 CHF nel 2013 e nel 2014, 1 980 000 CHF prima del 2013). Il Cantone VD propone di mantenere l’indennizzo annuale almeno al livello antecedente il 2013 (ossia 1 980 000 CHF). Una riduzione al di sotto dell’indennizzo antecedente il 2013 non si giustifica. GE e VD segnalano che, malgrado il minor onere d’esecuzione rispetto agli anni 2013 e 2014 e malgrado la soppressione dei bilanci dei COV per lo stirene a partire dal 2013, con la nuova soluzione in materia di esenzione secondo l’articolo 9 OCOV a partire dal 2015 l’onere d’esecuzione sarà superiore a prima del 2013. VD prevede inoltre che in futuro il numero di aziende con un’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV aumenterà.

I Cantoni BL/BS e FR nonché Cercl'Air segnalano inoltre che una fissazione dell’indennizzo annuale complessivo  come previsto all’articolo 2 capoverso 1 con un importo di 1 917 000 CHF  non corrisponde al principio dell’indennizzo in funzione dell’onere. Si argomenta che il mantenimento a tempo indeterminato dell’articolo 9 OCOV costituisce un incentivo agli investimenti che consentono un’esenzione. In futuro il numero di aziende esenti dalla tassa d’incentivazione sui COV secondo

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