Rapporto spiegazioni introduttive
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 5 pagine
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I. Compendio
La nuova legislazione «Swissness» comprende una revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM)1 e una revisione integrale della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP)2. È stata approvata dal Parlamento in occasione della votazione finale del 21 giugno 2013 dopo quasi quattro anni di intense discussioni parlamentari. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2013.
Occorre ricordare che la legislazione «Swissness» ha lo scopo di preservare a lungo termine il valore aggiunto del marchio «Svizzera», che è la forza trainante per eccellenza nella pubblicità e nella vendita di prodotti e servizi svizzeri. Le aziende hanno riconosciuto l'importante valore economico della «svizzerità» in un contesto globalizzato. Uno degli effetti secondari di questa tendenza è l'aumento a livello nazionale e internazionale degli utilizzi abusivi. In tale contesto è importante rafforzare la protezione dell'indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce Svizzera e definire i criteri per il loro utilizzo. In ogni caso, il loro utilizzo per prodotti e servizi rimane invariatamente volontario: chi però intende sfruttare la «svizzerità» a fini pubblicitari deve soddisfare le condizioni di provenienza.
Il testo di legge approvato dal Parlamento comprende criteri precisi per determinare la provenienza di un prodotto o di un servizio svizzero. Tali criteri non disciplinano solo l'utilizzo delle indicazioni di provenienza su prodotti, imballaggi e per i servizi, ma valgono parimenti per l'utilizzo nella pubblicità.
Ai fini della determinazione della provenienza i prodotti sono suddivisi in tre categorie: prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali. Per i prodotti naturali il criterio decisivo dipende dal tipo di prodotto (p.es. il luogo dell'estrazione per i prodotti minerali o il luogo del raccolto per i prodotti vegetali). Per le derrate alimentari la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi nel luogo di provenienza e l'80 per cento del peso delle materie prime disponibili deve provenire dallo stesso luogo. Per agevolare l'attuazione sono previste diverse eccezioni. Per i prodotti industriali una tappa significativa del processo di fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza e almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere realizzato nello stesso luogo. Anche in questo caso sono previste eccezioni.
Sono stati modificati anche i criteri di provenienza relativi ai servizi. Un servizio è considerato svizzero se la sede e un sito effettivo dell'amministrazione del fornitore si trova nel luogo di provenienza.
L'utilizzo della croce svizzera finora riservato ai servizi svizzeri, è stato esteso anche ai prodotti.
La legislazione «Swissness» crea inoltre le basi legali per l'introduzione del registro delle indicazioni geografiche per i prodotti (fatti salvi i prodotti agricoli e di selvicoltura), del marchio geografico (una nuova categoria di marchi) e della procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso. Sono infine gettate le basi per l'introduzione di una protezione (DOP) anche per i prodotti di selvicoltura e per i prodotti derivati.
I lavori finalizzati all'attuazione della legislazione «Swissness» hanno dato origine alle quattro ordinanze seguenti:
1
RS 232.11
2