Rapporto spiegazioni introduttive
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 5 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
1. Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)3, nel cui ambito sono
state introdotte precisazioni per la determinazione della provenienza geografica dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 48c LPM, è stata disciplinata la procedura di cancellazione per mancato uso del marchio (art. 35 segg. LPM) e sono state apportate diverse altre modifiche (cfr. allegato I).
2. Nuova ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari (IPSDA). L'ordinanza precisa i criteri di provenienza per le derrate alimentari ai sensi dell'articolo 48b LPM (cfr. allegato II).
3. Nuova ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche per prodotti non agricoli. L'ordinanza disciplina la procedura per la registrazione e la gestione del relativo registro per DOP e IGP per i prodotti fatti salvi i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il vino, i prodotti di selvicoltura e i prodotti derivati per i quali è disponibile il registro dell'UFAG (cfr. allegato III).
4. Nuova ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (OPSP) L'ordinanza comprende le disposizioni di esecuzione relative alla legge sulla protezione degli stemmi (cfr. allegato IV).
Il presente rapporto esplicativo è messo a disposizione del pubblico nel quadro della consultazione. Il rapporto sarà inoltre pubblicato sui siti Internet dell'UGAF e dell'IPI dopo la decisione del Consiglio federale in merito alla messa in vigore del pacchetto «Swissness». Il documento è uno strumento d'aiuto e in quanto tale è a disposizione degli utenti delle indicazioni di provenienza svizzere.
II. Dal messaggio al testo approvato dal Parlamento
La nuova legislazione «Swissness» adottata dal Parlamento corrisponde perlopiù al progetto del Consiglio federale (cfr. messaggio concernente il progetto «Swissness»)4. Il progetto relativo alla legge sulla protezione degli stemmi (LPSP) non ha subito modifiche5 di rilevo. Per quanto concerne la legge sulla protezione dei marchi (LPM) sono in particolare6 state modificate o completate le seguenti disposizioni:
• Derrate alimentari invece di prodotti naturali (articolo 48b LPM):
Il Parlamento ha limitato la categoria dei prodotti naturali trasformati alle derrate alimentari. La distinzione tra prodotti «altamente e debolmente trasformati» discussa in Parlamento, ma di difficile attuazione, non è quindi stata adottata. Differenziare tra derrate alimentari (art. 48b LPM) e prodotti industriali (art. 48c LPM) è più semplice che differenziare tra prodotti naturali trasformati. Un mobile di legno è pertanto considerato un prodotto industriale per cui valgono i criteri previsti dall'articolo 48c LPM.
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RS 232.111
4 09.086 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto «Swissness»), FF 2009 7425 5 Si vedano le modifiche dell'articolo 28 capoverso 1 lettera a e dell'articolo 37 capoverso 2 LPSP. 6 Si vedano le modifiche dell'articolo 48 capoverso 4, dell'articolo 48a lettera f e dell'articolo 48c capoverso 2 lettera c LPM.