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Consultazione 2014/85: Revisione parziale dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) · 8 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 59b

Abrogato

Art. 64

Abrogato

Art. 65 cpv. 4 e 6-7

4 Il titolare dell’omologazione di un preparato originale deve consegnare all’UFSP, con la domanda di ammissione nell’elenco delle specialità, il numero dei brevetti, il numero dei certificati originali di protezione nonché la loro data di scadenza.

6 L’UFSP può ammettere temporaneamente un medicamento, la cui efficacia, idoneità ed economicità sono ancora in fase di valutazione, se mancano terapie alternative o è attesa una maggiore efficacia rispetto alle terapie esistenti.

7 L’UFSP può vincolare l’ammissione all’obbligo del titolare dell’omologazione di comunicare all’UFSP l’eventuale superamento con il medicamento di un volume di mercato stabilito su un determinato periodo di tempo.

Art. 65b Valutazione dell’economicità in generale

1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l’effetto terapeutico desiderato.

2 L’economicità è valutata in base ai seguenti confronti:

a. confronto con i prezzi praticati in Stati di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero);

1 RS 832.102

2014–......