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Consultazione 2014/85: Revisione parziale dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) · 7 pagine
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65d capoverso 3, 65f capoverso 4, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (O-AMal),
Art. 31a cpv. 2
2 Nella procedura di ammissione accelerata una domanda può essere presentata al più tardi 35 giorni prima della seduta della CFM durante la quale verrà trattata.
Art. 33 cpv. 2
2 Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. L’UFSP può esigere ulteriori documenti.
Art. 34 Economicità
1 Per valutare l’economicità in base al confronto con altri medicamenti si considera quando segue:
a. l’efficacia rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;
b. il costo giornaliero del medicamento o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi.
1 RS 832.112.31
2 RS 832.102
2014–......