Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine
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svizzeri devono dunque essere applicabili per analogia anche ai partner registrati. Questa soluzione è stata adottata per esempio anche nel Codice civile svizzero11 (art. 112a CC) o nella legge federale sugli stranieri12 (art. 52 LStr).
4 Ripercussioni
4.1 Per la Confederazione
Le modifiche costituzionali e legislative proposte implicano che la Confederazione avrà la competenza di disciplinare la naturalizzazione agevolata, oltre che per i coniugi, anche per i partner registrati stranieri di cittadini svizzeri.
Negli anni 2010–2013 in Svizzera sono stati naturalizzati nella procedura ordinaria 266 partner registrati di cittadini svizzeri. Nello stesso periodo hanno beneficiato della naturalizzazione agevolata 38 388 persone. Partendo dal presupposto che, nonostante le agevolazioni proposte, il numero delle domande di naturalizzazione provenienti da persone che vivono in unione domestica registrata non subirà un incremento sostanziale, non si prevedono oneri supplementari rilevanti per la Confederazione sui piani finanziario e del personale.
4.2 Per i Cantoni
Le modifiche costituzionali e legislative proposte comportano lievi sgravi per i Cantoni. Come esposto nel numero 4.1, il numero di domande di naturalizzazione su cui dovrà pronunciarsi la Confederazione e non più i Cantoni sarà esiguo. La Segreteria di Stato della migrazione incarica inoltre le autorità cantonali di naturalizzazione di svolgere le rilevazioni necessarie per determinare se sono adempiute le condizioni per la naturalizzazione agevolata (art. 34 cpv. 2 nLCit/art. 37 LCit vigente). I Cantoni continueranno dunque ad effettuare gli accertamenti relativi alle domande di naturalizzazione di persone in unione domestica registrata.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La modifica della legge sulla cittadinanza proposta presuppone una revisione parziale della Costituzione (art. 38 cpv. 1 e 2 Cost.) che dovrà essere avallata da Popolo e Cantoni. In caso di accettazione tale modifica potrà entrare in vigore a condizione che non sia promosso un referendum facoltativo.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
11 RS 210
12 RS 142.20