Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine
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come negli altri casi menzionati nel capoverso 1 (origine, matrimonio, adozione) – la decisione circa l’acquisizione della cittadinanza per legge o mediante un atto ufficiale, ossia la naturalizzazione. Il progetto di revisione della Costituzione federale si spinge dunque oltre la richiesta avanzata nell’iniziativa parlamentare, che intendeva semplicemente conferire alla Confederazione la competenza di disciplinare la naturalizzazine agevolata anche nel caso di unione domestica registrata. L’attuazione della modifica costituzionale proposta è concretizzata dall’articolo 21 P-LCit. Disciplinando in modo uniforme le condizioni che danno diritto alla naturalizzazione agevolata per i partner registrati e per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri, risponde alla richiesta dell’iniziativa parlamentare (cfr. n. 3.2).
Conformemente al diritto vigente, la Confederazione disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. Nel progetto di revisione della Costituzione federale l’articolo 38 capoverso 1 secondo periodo è pertanto ripreso senza modifiche.
Qualora la modifica dell’articolo 38 capoverso 1 Cost. sottoposta all’Assemblea federale con il rapporto della CIP-N del 30 ottobre 2014 (decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)9 fosse accolta, occorrerà tenerne conto nel presente progetto mediante una disposizione di coordinamento.
Cpv. 2
Nel capoverso 2 la nozione di «prescrizioni minime» è sostituita da «principi». Questo adeguamento non è in relazione diretta con le richieste dell’iniziativa parlamentare. Tuttavia, per ragioni di economia procedurale, è stata colta l’occasione per effettuare questo adeguamento supplementare, ampiamente incontestato.
Nella dottrina è ormai generalmente riconosciuto che, nonostante il tenore vigente del capoverso 2, la Confederazione è abilitata a emanare, nell’interesse di una prassi uniforme a livello svizzero in materia di naturalizzazione, principi vincolanti per i Cantoni e non soltanto prescrizioni minime. La Confederazione si è già avvalsa a più riprese di questa competenza stabilendo prescrizioni uniformi nel settore della naturalizzazione ordinaria, quali il contenimento degli emolumenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo il principio della copertura dei costi, le disposizioni sulla naturalizzazione nell’ambito di un’assemblea comunale o l’armonizzazione dei termini cantonali e comunali di residenza ai fini della naturalizzazione.
Questo adeguamento terminologico è già stato proposto in un disegno del Consiglio federale del 2001 (01.076; FF 2002 1736), inteso a stabilire la base contemporaneamente per la naturalizzazione agevolata degli stranieri di seconda generazione e per l’acquisizione automatica della cittadinanza alla nascita per gli stranieri di terza generazione. Il messaggio precisava a tal proposito: «Dato che la Confederazione dispone già tuttora di una competenza normativa in materia di naturalizzazione ordinaria e che in base a tale competenza emana determinate direttive di fondo, è d’uopo, per maggiore chiarezza, sostituire la nozione di «prescrizioni minime» mediante quella di «principi». Questo adeguamento
9 FF 2015 717 segg.