Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine
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sull’unione domestica registrata, LUD). La maggior parte dei metodi interpretativi lascerebbe concludere che l’articolo costituzionale in questione elenca in modo esaustivo tutti i casi in cui il legislatore federale può prevedere una naturalizzazione agevolata per motivi inerenti al diritto di famiglia. L’istituto dell’unione domestica registrata non può dunque essere considerato come implicitamente incluso nell’articolo 38. Il parere sottolinea infine come anche dalla documentazione relativa alla revisione totale della Costituzione federale e, in modo ancora più manifesto, da quella concernente la legge sull’unione domestica registrata6, risulti inopportuno introdurre la possibilità della naturalizzazione agevolata analogamente a quanto prevede l’articolo 21 della legge sulla cittadinanza totalmente riveduta per i coniugi di cittadini svizzeri.
Preso atto del parere dell’Ufficio federale di giustizia, la Commissione ha deciso, il 28 agosto 2014, di chiedere un secondo parere sull’opportunità di introdurre una modifica costituzionale oltre alla modifica legislativa. La presidente della Commissione ha incaricato a tale scopo il prof. Andreas R. Ziegler, professore ordinario alla facoltà di diritto dell’Università di Losanna. Nel suo breve parere del 15 ottobre 20147 il prof. Ziegler spiega che, considerando e interpretando la Costituzione nel suo insieme, la formulazione dell’articolo 38 capoverso 1 lascia senz’altro concludere che la competenza della Confederazione in materia di acquisizione e perdita della cittadinanza si applica anche alle unioni domestiche registrate. Il divieto di discriminazione a causa del modo di vita (art. 8 cpv. 2 Cost.), introdotto nella Costituzione federale in occasione della revisione totale del 1999, ammetterebbe infatti solo questa interpretazione della disposizione prevista dall’articolo 38 Cost. Se tuttavia si ritenesse che l’articolo 38 capoverso 1 Cost. non sia sufficiente, sarebbe possibile rifarsi all’articolo 122 Cost. (competenza legislativa nel campo del diritto civile), il quale servirebbe a colmare tale lacuna fornendo la base costituzionale per disciplinare le questioni del diritto della cittadinanza per quanto attiene alle unioni domestiche registrate. L’ipotesi secondo cui la norma costituzionale istituita prima dell’entrata in vigore della legge sull’unione domestica registrata sia esaustiva, e che la competenza generale nel campo del diritto civile di cui all’articolo 122 Cost. non sia più applicabile, non solo sarebbe contraria alla volontà del legislatore di attribuire alla Confederazione gli ambiti di disciplinamento del diritto di cittadinanza relativi al diritto di famiglia, bensì disconoscerebbe anche la portata del divieto di discriminazione a causa del modo di vita sancito dall’articolo 8 Cost.
Dopo aver valutato i due pareri giuridici, nella sua seduta del 31 ottobre 2014 la Commissione ha deciso con 14 voti contro 8 di elaborare un progetto che preveda sia una modifica costituzionale sia una modifica legislativa. L’analisi effettuata dalla CIP è infatti giunta alla conclusione che nel diritto della cittadinanza la piena parità tra coniugi stranieri e partner registrati stranieri può essere garantita soltanto mediante una modifica costituzionale. Poiché la legislazione svizzera non prevede una giurisdizione costituzionale, il Parlamento è investito della responsabilità di approvare esclusivamente leggi che si fondino su una solida base costituzionale. Questo comporta che si debba affrontare puntualmente la via ben più onerosa del referendum obbligatorio sul quale si devono pronunciare Popolo e Cantoni. Per contro, la
6 02.090 Messaggio concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, n. 1.7.3 (FF 2003 1190-1191).
7 Ziegler, Andreas R.: Kurzgutachten zur Tragweite von Art. 38 Abs. 1 BV in Bezug auf die eingetragene Partnerschaft (15 ottobre 2014).