Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
terminologico non ha dato adito a contestazioni nelle discussioni che hanno preceduto la votazione. Il 26 settembre 200410 l’intero progetto è tuttavia stato respinto da Popolo e Cantoni.
Da notare che anche l’attuazione dell’iniziativa parlamentare Marra «La Svizzera deve riconoscere i propri figli» (08.432) propone la sostituzione della nozione limitante di «prescrizioni minime» con «principi». Nella sua seduta del 30 ottobre 2014 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha accolto il progetto di revisione costituzionale e legislativa in forma elaborata all’attenzione della sua Camera. Poiché non è tuttora certo che l’iniziativa parlamentare Marra possa essere effettivamente attuata, la proposta è pure inserita nel presente progetto.
3.2 Modifica della legge sulla cittadinanza (Progetto 2)
Art. 10 Durata speciale di soggiorno in caso di unione domestica registrata
Questa disposizione, inserita nella revisione totale della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (non ancora in vigore) e determinante ai fini della presente revisione, disciplina la naturalizzazione ordinaria di persone che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (art. 10 nCit). Il diritto vigente contiene una disposizione analoga all’articolo 15 capoverso 5 LCit, il quale prevede già oggi termini abbreviati per la naturalizzazione di partner registrati di cittadini svizzeri nell’ambito della naturalizzazione ordinaria.
Le iniziative parlamentari perseguono l’obiettivo di prevedere anche per questo gruppo di persone – analogamente ai coniugi stranieri di cittadini svizzeri – la possibilità di beneficiare della naturalizzazione agevolata. A tale scopo l’articolo 38 capoverso 1 Cost. proposto nel progetto attribuisce alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme a livello svizzero l’acquisizione e la perdita della cittadinanza anche in caso di unione domestica registrata (cfr. n. 3.1). Tale competenza può essere esercitata introducendo una disposizione d’esecuzione corrispondente nella legge sulla cittadinanza (cfr. qui di seguito art. 21 cpv. 5 P-LCit).
In materia di naturalizzazione di persone in unione domestica registrata non vi è quindi più motivo per mantenere la procedura di naturalizzazione ordinaria in una procedura cantonale. L’articolo 10 nLCit va dunque abrogato.
Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero
Cpv. 5
Conformemente al mandato delle iniziative parlamentari, nella procedura di naturalizzazione l’unione domestica registrata dev’essere equiparata al matrimonio. Per garantire questa parità a livello di legge, viene aggiunto un nuovo capoverso (5): le disposizioni sulla naturalizzazione agevolata previste per i coniugi di cittadini
10 Consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Votazioni > Indice cronologico > 2001–2004 > 29.09.2004.