Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine

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unioni domestiche registrate gli stessi diritti di cui beneficiano le coppie sposate. Secondo loro, tenuto conto della discussione tenutasi in quell’occasione, sarebbe discutibile tentare nuovamente di imporre tale richiesta.

1.3 Attuazione delle iniziative da parte della CIP

1.3.1 Concezioni giuridiche divergenti

Già durante l’esame preliminare delle iniziative, in seno alla CIP era sorto l’interrogativo se l’attuazione potesse svolgersi esclusivamente a livello di legge, oppure se, oltre alla modifica legislativa, si imponesse anche una modifica costituzionale.

La dottrina esprime opinioni divergenti a questo proposito. Taluni ritengono che l’articolo 38 capoverso 1 Cost. vada interpretato in maniera «armonizzante» in relazione con l’articolo 8: in tal senso, l’uguaglianza giuridica sancita in quest’ultimo articolo per le coppie omosessuali potrebbe essere garantita mediante una revisione della legge sulla cittadinanza1.

Altri esponenti della dottrina sostengono che per ottenere l’uguaglianza giuridica sia indispensabile una modifica costituzionale, la quale sancisca esplicitamente che la competenza della Confederazione in materia di naturalizzazione agevolata si estende, oltre che alla condizione di origine, matrimonio e adozione, anche allo stato di unione domestica registrata. In tal senso si è espresso anche il Consiglio federale nel suo messaggio concernente la legge sull’unione domestica registrata2, osservando che non ci si può limitare a equiparare le nozioni di matrimonio e di unione domestica registrata mediante un’interpretazione teleologica. Questa puntualizzazione è contenuta anche in diversi commentari della Costituzione3.

1.3.2 Due pareri giuridici

Considerate le interpretazioni giuridiche contrastanti e in prospettiva dell’imminente decisione di commissione, la presidente della Commissione chiedeva in uno scritto del 20 marzo 2014 all’Ufficio federale di giustizia (UFG) di formulare un parere giuridico4 che indicasse alla Commissione i vantaggi e gli svantaggi di un’attuazione mediante revisione legislativa, rispettivamente di un’attuazione che preveda contemporaneamente una revisione costituzionale. Il parere del 28 aprile 2014 giunge alla conclusione che la nozione di «matrimonio» di cui all’articolo 38 capoverso 1 Cost. non comprende l’unione domestica registrata ai sensi della legge federale del 18 giugno 20045 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge

1Cfr. Pulver, Bernhard: Art. 15 BüG, in: Geiser/Gremper (ed.), Zürcher Kommentar zum

Partnerschaftsgesetz, 2007.

202.090. Messaggio concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di

coppie omosessuali (FF 2003 1191).

3Cfr. Auer/Malinverni/Hottelier: Droit constitutionnel suisse, vol. I, cifra marg. 391;

Biaggini: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte, cifra marg. 10.

4Ufficio federale di giustizia: Rechtsgutachten – Tragweite von Art. 38 Abs. 1 BV in

Bezug auf die eingetragenen Partnerschaften (28 aprile 2014).

5 RS 211.231