Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine
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posizione espressa nel secondo parere, secondo cui un’interpretazione armonizzante dell’articolo 38 capoverso 1 con l’articolo 8 capoverso 2 Cost. (divieto di discriminazione) e l’articolo 122 capoverso 2 (competenza legislativa della Confederazione nel campo del diritto civile) renderebbe superflua una modifica costituzionale, non è soddisfacente. Né l’interpretazione grammaticale, né quella storica e nemmeno quella sistematica lasciano intendere che il legislatore costituzionale abbia voluto inserire l’unione domestica registrata nella fattispecie del matrimonio.
1.3.3 Approvato il progetto preliminare per la consultazione
Durante la seduta del 26 marzo 2015 la Commissione ha approvato, con 13 voti contro 7 e 4 astensioni, il progetto preliminare della sua segreteria e dell’Amministrazione relativo a una modifica della Costituzione e della legge sulla cittadinanza. Una proposta di minoranza (non accettata) proponeva di non entrare in materia sull’oggetto in quanto la legge sulla cittadinanza prevede già oggi agevolazioni per i gruppi di popolazione interessati sotto forma di abbreviazione dei termini.
Nella deliberazione di dettaglio la Commissione ha deciso, con 13 voti contro 10 e 1 astensione, di completare la disposizione costituzionale vigente, secondo cui la Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, con il legame famigliare dell’unione domestica registrata. Con 14 voti contro 10 ha per contro respinto una proposta che, in prospettiva di eventuali sviluppi futuri del diritto della famiglia, prevedeva una formulazione più aperta in modo da poter estendere a tutti i legami di stato civile la competenza della Confederazione nell’ambito del diritto della cittadinanza.
2 Punti essenziali del progetto
La Commissione delle istituzioni politiche sottopone all’Assemblea federale un progetto di modifica costituzionale e legislativa inteso ad accordare ai partner registrati stranieri gli stessi diritti concessi ai coniugi stranieri nel settore del diritto della cittadinanza. Anche queste persone devono avere la possibilità di chiedere la naturalizzazione agevolata dopo tre anni di unione domestica registrata e cinque anni di soggiorno in Svizzera. L’odierna posizione di svantaggio rappresenta infatti una discriminazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 Cost., che vieta espressamente una discriminazione a causa del «modo di vita».
La Commissione propone di estendere la competenza che la Costituzione attribuisce alla Confederazione in materia di acquisizione e perdita della cittadinanza anche alla condizione di stato civile dell’unione domestica registrata, oltre che a quelle dell’origine, del matrimonio e dell’adozione (Progetto 1).
Parallelamente la CIP prevede, nella revisione totale della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (non ancora in vigore), di estendere le disposizioni sulla naturalizzazione agevolata senza restrizioni ai partner registrati e di abrogare le disposizioni speciali vigenti in precedenza per questo gruppo di persone (Progetto 2).