Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 10 pagine

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata di cittadini stranieri in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (Progetto 1)

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza

Cpv. 1

Il capoverso 1 vigente disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza soltanto per origine, matrimonio e adozione. Come esposto al numero 1.3.2, l’attuale formulazione non comprende l’unione domestica registrata secondo la legge federale sull’unione domestica registrata8.

In attuazione delle iniziative parlamentari, il primo periodo del capoverso 1 dev’essere dunque completato con un’ulteriore condizione di stato civile: l’unione domestica registrata. Analogamente alla nozione di «matrimonio», che definisce il fatto di contrarre matrimonio dinanzi a un ufficiale dello stato civile e quindi l’evento di stato civile, la nozione di «unione domestica registrata» dev’essere inserita nella disposizione costituzionale vigente.

La proposta di modifica soddisfa la richiesta dell’iniziativa parlamentare di equiparare le unioni domestiche registrate al matrimonio nella procedura di naturalizzazione disciplinata dalla Confederazione.

Ai fini dell’attuazione della richiesta contenuta nell’iniziativa parlamentare, una minoranza della Commissione propone di scegliere una formulazione aperta, secondo cui la Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza in base ai legami di famiglia registrati, quali l’origine, il matrimonio, l’unione domestica registrata e l’adozione.

Una seconda minoranza commissionale propone di inserire nella disposizione costituzionale unicamente la nozione di legame di famiglia registrato, poiché in tal modo sarebbero stati contemplati tutti i legami di famiglia legali esistenti e istituendi.

Entrambe le formulazioni proposte dalle minoranze avrebbero il vantaggio di tener conto dei futuri sviluppi nel settore del diritto della famiglia. Alla luce dei mutamenti sociali intervenuti negli ultimi decenni e delle conseguenti modifiche dei valori sarebbe ipotizzabile che, oltre al matrimonio o all’unione domestica registrata, in futuro possano svilupparsi nel settore del diritto della famiglia anche altre modalità di convivenza giuridicamente rilevanti. Al momento attuale la maggioranza della Commissione non intende intervenire in tali sviluppi non ancora chiaramente definiti. È prevedibile che le proposte in tal senso saranno controverse. Sull’attuale progetto non deve dunque gravare questo elemento supplementare.

Il disciplinamento proposto attribuisce alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme anche l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per i partner registrati di cittadini svizzeri. La Costituzione rimette al legislatore –

8 RS 211.231