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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 16 pagine
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Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale RU 2016
1. una sostanza menzionata nell’appendice 1; o
2. un preparato contenente una o più sostanze menzionate nell’appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim3;
b. prodotto chimico di cui all’appendice 2:
1. una sostanza menzionata nell’appendice 2; o
2. un formulato pesticida altamente pericoloso menzionato all’appendice 2
3. un preparato contenente una o più sostanze menzionate nell’appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim.
Art. 3 cpv. 1, periodo introduttivo, cpv. 1 lett. c e j nonché cpv. 2
1Chi intende esportare un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:
c. il nome e l’identità della sostanza o i nomi, l’identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui alle appendici 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
j. la scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 20 OPChim4.
2Abrogato
Art. 4 cpv. 2 e 3
2Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso nessuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.
3Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:
a. al momento dell’importazione il prodotto chimico è registrato o omologato dalla Parte PIC importatrice;
b. è possibile comprovare che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e non è stato sottoposto da quest’ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
c. l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione del prodotto chimico.
3 RS 813.11
4 RS 813.11