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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 16 pagine
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Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale RU 2016
2L’UFAM informa l’Amministrazione federale delle dogane in merito alle notifiche di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati secondo il capoverso 1.
Art. 11 cpv. 1
1 L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).
Art. 12 cpv. 1 e 2 lett. a
1Se un prodotto chimico di cui all’appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l’UFAM notifica l’esportazione all’autorità designata dalla Parte importatrice. La notifica d’esportazione reca le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC.
2La notifica d’esportazione ha luogo:
a. per la prima esportazione, dopo l’iscrizione nell’appendice 1 di una sostanza contenuta nel prodotto chimico di cui all’appendice 1: al più tardi 15 giorni prima dell’esportazione;
Art. 14 cpv. 1
1Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.
Art. 15 cpv. 1
1L’UFAM pubblica sul suo sito Internet6:
a. le risposte della Svizzera (art. 14);
b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.
Art. 17 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
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