Progetto

Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

734.27 Impianti elettrici

2 Il rapporto di sicurezza è firmato dalle persone che hanno eseguito il controllo e da una delle persone menzionate nell’autorizzazione d’installazione.

Art. 40 cpv. 4 e cpv. 5

4 L’Ispettorato fissa un ulteriore termine per l’eliminazione dei difetti. Se tale termine trascorre senza che i difetti siano stati eliminati, l’Ispettorato può ordinare a terzi di eliminare i difetti a spese del proprietario dell’impianto o interrompere o far interrompere l’erogazione di energia elettrica alle parti d’impianto interessate, nella misura in cui esse non servano a garantire il fabbisogno immediato d’emergenza.

5 Può informare altri organi interessati, in particolare i vigili del fuoco cantonali o l’assicurazione immobiliare cantonale, sui difetti degli impianti e sul rifiuto del proprietario dell’impianto di eliminarli.

Art. 42 Disposizioni penali

È punito secondo l’articolo 55 numero 3 LIE chiunque:

a. esegue lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6).

b. esegue controlli senza la necessaria autorizzazione (art. 26 cpv. 2);

c. contravviene agli obblighi connessi con l’autorizzazione, in particolare:

1. contravviene alle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’impresa (art. 10 e 10a);

2. non rispetta le disposizioni concernenti l’affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole (art. 10b);

3. notifica o conclude con un rapporto di sicurezza il lavoro eseguito da persone che non sono state integrate nell’impresa ai sensi degli articoli 10 e 10a o da persone di altre aziende;

4. non allestisce o non allestisce entro il termine previsto il rapporto di sicurezza;

5. non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli;

6. viola il principio dell’indipendenza dei controlli (art. 31); o

7. consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi (art. 3).

Art. 44a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del …

1 Gli attestati di competenza o di autorizzazione al controllo rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del … rimangono validi.

2 Le imprese che hanno ricevuto un’autorizzazione d'installazione prima dell’entrata in vigore della modifica del … devono adeguare l’organizzazione dell’impresa alle esigenze di cui all’articolo 9 entro tre anni dall’entrata in vigore di tale modifica.

10 Le persone in possesso di un attestato federale di capacità nella professione di «elettricista di montaggio AFC» o di un diploma equivalente, che hanno iniziato la loro formazione professionale di base prima del 2015, possono mettere in servizio impianti ai sensi dell’articolo 10a capoverso 2 solamente se certificano lo svolgimento di un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente per un periodo di un anno e dispongono di una formazione supplementare definita dall’USIE che li autorizza a eseguire la prima verifica.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il …..

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presiedente della Confederazione: …

il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr