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Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine
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734.27 Impianti elettrici
2 Il rapporto di sicurezza è firmato dalle persone che hanno eseguito il controllo e da una delle persone menzionate nell’autorizzazione d’installazione.
Art. 40 cpv. 4 e cpv. 5
4 L’Ispettorato fissa un ulteriore termine per l’eliminazione dei difetti. Se tale termine trascorre senza che i difetti siano stati eliminati, l’Ispettorato può ordinare a terzi di eliminare i difetti a spese del proprietario dell’impianto o interrompere o far interrompere l’erogazione di energia elettrica alle parti d’impianto interessate, nella misura in cui esse non servano a garantire il fabbisogno immediato d’emergenza.
5 Può informare altri organi interessati, in particolare i vigili del fuoco cantonali o l’assicurazione immobiliare cantonale, sui difetti degli impianti e sul rifiuto del proprietario dell’impianto di eliminarli.
Art. 42 Disposizioni penali
È punito secondo l’articolo 55 numero 3 LIE chiunque:
a. esegue lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6).
b. esegue controlli senza la necessaria autorizzazione (art. 26 cpv. 2);
c. contravviene agli obblighi connessi con l’autorizzazione, in particolare:
1. contravviene alle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’impresa (art. 10 e 10a);
2. non rispetta le disposizioni concernenti l’affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole (art. 10b);
3. notifica o conclude con un rapporto di sicurezza il lavoro eseguito da persone che non sono state integrate nell’impresa ai sensi degli articoli 10 e 10a o da persone di altre aziende;
4. non allestisce o non allestisce entro il termine previsto il rapporto di sicurezza;
5. non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli;
6. viola il principio dell’indipendenza dei controlli (art. 31); o
7. consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi (art. 3).
Art. 44a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del …
1 Gli attestati di competenza o di autorizzazione al controllo rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del … rimangono validi.
2 Le imprese che hanno ricevuto un’autorizzazione d'installazione prima dell’entrata in vigore della modifica del … devono adeguare l’organizzazione dell’impresa alle esigenze di cui all’articolo 9 entro tre anni dall’entrata in vigore di tale modifica.
10 Le persone in possesso di un attestato federale di capacità nella professione di «elettricista di montaggio AFC» o di un diploma equivalente, che hanno iniziato la loro formazione professionale di base prima del 2015, possono mettere in servizio impianti ai sensi dell’articolo 10a capoverso 2 solamente se certificano lo svolgimento di un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente per un periodo di un anno e dispongono di una formazione supplementare definita dall’USIE che li autorizza a eseguire la prima verifica.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il …..
… In nome del Consiglio federale svizzero
Il presiedente della Confederazione: …
il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr