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Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine
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O sugli impianti a bassa tensione 734.27
Allegato (art. 32 cpv. 4)
Controlli periodici
1. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d’ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)
1.1. Sottostanno a un controllo annuale:
1.1.1. gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale;
1.1.2. gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari;
1.1.3. gli impianti elettrici dei depositi di carburanti;
1.1.4. gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), esclusi i distributori di benzina e le officine per la riparazione di veicoli;
1.1.5. gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 2,
1.1.6. gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico;
1.1.7. gli impianti elettrici nelle miniere;
1.1.8. gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati da titolari di un’autorizzazione per lavori su impianti propri dell’impresa (art. 13).
1.2. Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.2.1. gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che risultano critici in relazione alla sicurezza della circolazione e dell’esercizio;
1.2.2. gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.1,
1.2.3. gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono raccordati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse, in particolare impianti di gallerie, officine e impianti di lavaggio;
1.2.4. gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un’autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15.
1.2.5. gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 1.
1.3. Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
1.3.1. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile con impianti di produzione in proprio o protette contro le influenze del NEMP (Nuclear Electromagnetical Pulse);
1.3.2. gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci;
1.3.3. gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come i filtri, i laboratori di prova e i generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari;
1.3.4. gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono raccordati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse e che non sono controllati secondo il numero 1.2.3.
2. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto:
2.1. Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e mercati.
2.2. Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni, definite secondo
i principi della SUVA, esclusi quelli nei garage e garage sotterranei negli edifici abitativi.
2.3. Sottostanno al controllo ogni cinque anni:
2.3.1. gli impianti elettrici nei palchi dei teatri,
2.3.2. gli impianti elettrici nei locali in cui sono sottoposti all’azione di agenti corrosivi;
2.3.3. gli impianti elettrici nei distributori di benzina e nelle officine per la riparazione di veicoli,
2.3.4. gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne;
2.3.5. gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale;
2.3.6. gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.;
2.3.7. gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi magazzini, teatri, cinema, padiglioni espositivi, sale da ballo, alberghi e ostelli, pensioni, case vacanza, case per anziani e case di cura, istituti per bambini, ospedali, caserme;
2.3.8. gli impianti elettrici in piccoli esercizi di ristorazione come bar, caffè, take away e simili,
2.3.9. gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni.
2.4. Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
2.4.1. gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali,
2.4.2. gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 0,
2.4.3. gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali;
2.4.4. gli impianti elettrici nelle officine artigianali,
2.4.5. gli impianti elettrici nei locali adibiti alla vendita che non sottostanno ai controlli di cui al numero 2.3.7 né a quelli di cui al numero 2.3.8,
2.4.6. gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici;
2.4.7. gli impianti elettrici nelle chiese;
2.4.8. gli impianti elettrici negli arsenali;
2.4.9. gli impianti elettrici nelle aziende agricole;
2.4.10. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.3.1, 2.4.11. gli impianti elettrici sulle imbarcazioni da diporto,