Progetto
Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
O sugli impianti a bassa tensione 734.27
d. gli apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati sono a disposizione.
3 L’autorizzazione è illimitata e non è trasferibile. È valida in tutta la Svizzera.
4 Nell’autorizzazione sono menzionate le persone autorizzate a eseguire il controllo degli impianti.
Art. 28 cpv. 4
4 Di regola, l’Ispettorato rende pubblica la revoca di un’autorizzazione di controllo.
Art. 32 cpv. 3
3 I proprietari di impianti ai sensi del capoverso 2 annunciano all’Ispettorato i mandati che hanno conferito.
Art. 33 Compiti dei gestori di rete
1 I gestori di rete si procurano i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all’Ispettorato conformemente all’articolo 34 capoverso 3.
2 Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e ordinano, se del caso, le misure necessarie per eliminare le lacune.
3 Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente.
4 Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica:
a. il luogo e il proprietario dell’impianto;
b. la periodicità dei controlli;
c. ogni controllo (tipo, data, personale incaricato del controllo, risultato);
d. le eventuali prescrizioni conformemente all’articolo 38;
e. il nome dell’installatore e dell’organo di controllo indipendente o del servizio d’ispezione accreditato;
f. eventuali prescrizioni concernenti l’eliminazione dei difetti.
5 Informano l’Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d’installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono in modo grave ai loro obblighi ovvero che vengono effettuati senza autorizzazione lavori d’installazione o controlli di impianti.
Art. 34 cpv. 2 e cpv. 3bis
2 Controlla gli impianti elettrici che non sono stati controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d’ispezione accreditato.
3bis Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l’incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza ricevuti.
Art. 35 cpv. 3
3 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto per la produzione in proprio raccordato a una rete di distribuzione a bassa tensione o un impianto con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all’allegato fa eseguire un collaudo entro sei mesi da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete e, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.
Art. 36 Rapporti periodici
1 I gestori di rete, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, invitano per scritto i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 prima della fine del periodo di controllo.
2 L’Ispettorato, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, invita per scritto i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell’allegato e i proprietari di impianti per la produzione in proprio secondo l’articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza.
3 Il termine per la presentazione dei rapporto di sicurezza può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all’Ispettorato l’esecuzione dei controlli periodici.
4 I titolari di autorizzazioni per lavori su impianti propri dell’impresa secondo l’articolo 13, almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo, e i titolari di autorizzazioni limitate secondo gli articoli 14 e 15, prima della scadenza di ogni periodo di controllo, sono invitati per scritto dall’Ispettorato a presentare l’attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti.
5 La periodicità dei controlli per i diversi impianti elettrici è stabilita nell’allegato. In casi eccezionali, l’Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici.
Art. 37 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
1 Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
b. descrizione dell’impianto inclusi l’anno di realizzazione e le sue eventuali particolarità;