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Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine

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734.27 Impianti elettrici

2 Nelle imprese che occupano più di 20 persone nell’installazione, ad ogni responsabile tecnico occupato a tempo pieno possono essere sottoposte al massimo tre persone autorizzate al controllo secondo l’articolo 27 capoverso 4, ciascuna delle quali a sua volta può sorvegliare al massimo 10 persone.

3 Le succursali devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 come le imprese. Possono organizzarsi conformemente al capoverso 2.

Art. 10a Esecuzione di lavori d’installazione da parte di personale dell’impresa stessa

1 Le imprese possono affidare l’esecuzione di lavori d’installazione solamente a dipendenti che:

a. possiedono un attestato federale di capacità nella professione di «installatore elettricista AFC» o un diploma equivalente; o

b. possiedono un attestato federale di capacità nella professione di «elettricista di montaggio AFC» o un diploma equivalente.

2 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 lettera a possono effettuare la prima messa in servizio di impianti elettrici.

3 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b a possono effettuare la prima messa in servizio solamente degli impianti elettrici che rientrano nella loro formazione. Possono effettuare la prima messa in servizio di altri impianti elettrici solamente sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1 lettera a.

4 Persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 possono effettuare la prima messa in servizio di impianti elettrici solamente sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1.

5 Gli apprendisti e gli ausiliari possono eseguire lavori d’installazione solo sotto la direzione e la sorveglianza di persone competenti o di persone secondo il capoverso 1.

6 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 possono sorvegliare al massimo cinque apprendisti o ausiliari.

7 Le persone del mestiere e le persone autorizzate al controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2 vigilano affinché i lavori d’installazione siano controllati conformemente all’articolo 24.

8 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza dei diplomi.

Art. 10b Affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole

1 Le imprese titolari di un’autorizzazione d’installazione secondo l’articolo 9 possono affidare l’esecuzione di lavori d’installazione

a. ad altre aziende se queste ultime soddisfano i criteri di cui all’articolo 9;

b. a persone singole, se per l’esecuzione dei lavori di installazione vengono integrate nell’impresa secondo le prescrizioni degli articoli 10 e 10a.

2 a responsabilità per i lavori d’installazione eseguiti da imprese o persone ai sensi del capoverso 1 e l’esecuzione del controllo finale secondo l’articolo 24 capoverso 2 restano in ogni caso di competenza dell’impresa che ha affidato i lavori.

3 Le persone del mestiere e le persone autorizzate al controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’impresa che ha affidato i lavori fanno in modo che i lavori di installazione eseguiti dalle imprese o dalle persone di cui al capoverso 1 siano controllati regolarmente.

Art. 11 cpv. 1

1 Se un’impresa non occupa temporaneamente una persona del mestiere, l’Ispettorato può rilasciare un’autorizzazione sostitutiva se l’impresa occupa almeno una persona autorizzata al controllo o una persona che soddisfi le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori a impianti propri dell’impresa (art. 13). Tale persona deve essere menzionata nell’autorizzazione sostitutiva.

Art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 L’Ispettorato può rilasciare autorizzazioni d’installazione limitate:

a. per lavori a impianti propri dell’impresa (art. 13);

2 Un’impresa può essere contemporaneamente titolare di diverse autorizzazioni limitate secondo il capoverso 1 lettere b e c, se le persone menzionate in tali autorizzazioni non coincidono.

Art. 13 Autorizzazione per lavori a impianti propri dell’impresa

1 L’autorizzazione per lavori a impianti propri dell’impresa viene rilasciata alle imprese che impiegano, per l’esecuzione di tali lavori, propri dipendenti (elettricisti di fabbrica) i quali:

a. possiedono un attestato federale di capacità nella professione di «installatore elettricista AFC» e possono inoltre certificare lo svolgimento di un’attività pratica nel settore dell’installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere;

b. possiedono un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente e possono inoltre certificare lo svolgimento di un’attività pratica nel settore dell’installazione elettrica per un periodo di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; o

c. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato.

2 L’Ispettorato decide in merito alle professioni affini a quelle di installatore elettricista AFC e all’equivalenza del diploma secondo il capoverso 1 lettera b.

3 L’autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri dell’impresa:

a. lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni;

b. modifica dell’impianto a valle del ruttore di sovraintensità di un consumatore o di un’utenza;