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Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine

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734.27 Impianti elettrici

Art. 19 cpv. 3

3 L’Ispettorato, di regola, rende pubblica la revoca di un’autorizzazione d’installazione.

Art. 21 cpv. 1

1 L’Ispettorato organizza gli esami necessari per ottenere le autorizzazioni limitate d’installazione (art. 13 cpv. 1 lett. c, 14 cpv. 1 e 15 cpv. 1 lett. b).

Art. 23 Obbligo di notificazione in caso di autorizzazione generale d’installazione

1 I titolari di un’autorizzazione generale d’installazione e i titolari di un’autorizzazione sostitutiva devono annunciare al gestore della rete che alimenta l’impianto, mediante notificazione, tutti i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione.

2 Non deve essere effettuata alcuna notificazione se

a. i lavori d’installazione durano meno di 4 ore (piccole installazioni); e

b. i lavori comportano una variazione della potenza complessivamente inferiore a 3,6 kVA.

Art. 24 Prima verifica durante i lavori di costruzione e controllo finale interno all’impresa

1 Durante i lavori di costruzione, prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di parti di esso, deve essere effettuata una prima verifica. Questa prima verifica deve essere protocollata.

2 Prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo finale. Il controllo finale è effettuato:

a. da una persona del mestiere secondo l’articolo 8 o da una persona autorizzata al controllo secondo l’articolo 27; oppure

b. nel caso di un impianto elettrico alla cui realizzazione hanno collaborato diverse imprese, ognuna con un responsabile tecnico: dalla persona designata come responsabile di tutto l’impianto dal proprietario dello stesso.

3 Per consegna si intende il momento a partire dal quale l’impianto stesso o sue parti sono utilizzati in maniera conforme alla destinazione.

4 Le persone che effettuano il controllo finale devono indicare i risultati di questo controllo in un rapporto di sicurezza (art. 37).

5 Il rapporto di sicurezza è consegnato al proprietario dell’impianto dal titolare dell’autorizzazione generale d’installazione o dell’autorizzazione sostitutiva. Per i lavori secondo l’articolo 23 capoverso 2 è sufficiente il protocollo della prima verifica, nella misura in cui questi lavori comportino una modifica dell’impianto esistente.

6 Dopo il controllo finale, il proprietario notifica al gestore della rete la conclusione dei lavori d’installazione consegnandogli il rapporto di sicurezza.

Art. 25 Obbligo di notificazione in caso di autorizzazioni d’installazione limitate

1 I lavori d’installazione eseguiti nell’ambito di un’autorizzazione d’installazione limitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete che alimenta l’impianto. Sono esclusi i lavori secondo l’articolo 23 capoverso 2.

2 Le persone menzionate nell’autorizzazione limitata effettuano una prima verifica o una verifica della riparazione e allestiscono un protocollo. Lo firmano e lo conservano, all’attenzione degli organi di controllo. Il DATEC definisce i requisiti della prima verifica e della verifica della riparazione.

3 Le persone di cui al capoverso 2 allestiscono un elenco dei lavori eseguiti.

4 Per gli impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo (art. 13 cpv. 3 lett. c), raccordati in modo stabile, prima della messa in servizio il titolare dell’autorizzazione d’installazione deve allestire un rapporto di sicurezza. Per gli impianti temporanei raccordati ad innesti, la prova della sicurezza può essere fornita anche con una dichiarazione di conformità del produttore ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 9 aprile 19971 sui prodotti elettrici a bassa tensione.

5 Il titolare di un’autorizzazione d’installazione limitata consegna al proprietario dell’impianto, per i lavori secondo il capoverso 1, o il protocollo della prima verifica nella misura in cui questi lavori comportino una modifica dell’impianto esistente, o il protocollo della verifica della riparazione.

Art. 27 Autorizzazione di controllo

1 L’autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti se:

a. è del mestiere (art. 8) o ha superato l’esame professionale di consulente in sicurezza elettrica o elettricista capo progetto;

b. si impegna a portare a termine la formazione continua necessaria ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale;

c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate;

d. dispone di apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati.

2 L’autorizzazione di controllo è accordata a un’impresa se:

a. impiega per i controlli una persona che dispone di un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1 (persona autorizzata al controllo);

b. provvede affinché la persona autorizzata al controllo porti a termine la formazione continua necessaria ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale;

c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate e accessibili al personale incaricato del controllo;

1 RS 734.26