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Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine

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O sugli impianti a bassa tensione 734.27

c. lavori d’installazione a valle del distributore principale nel caso di impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo.

4 Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché

a. la formazione dei dipendenti dell’impresa menzionati nell’autorizzazione corrisponda allo stato attuale della tecnica;

b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e

c. un servizio d’ispezione accreditato segua i lavori dal punto di vista tecnico.

Art. 14 Autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali

1 Un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze particolari (in particolare impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici e battelli) è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali:

a. adempiono le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su impianti propri dell’impresa (art. 13 cpv. 1) e possono dimostrare di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su queste installazioni; o

b. possono dimostrare di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali installazioni e hanno superato essi stessi questo esame.

2 L’autorizzazione dà il diritto di eseguire i lavori d’installazione in essa menzionati.

3 I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione degli elementi elettrici di un impianto se hanno seguito un corso riconosciuto dall’Ispettorato per simili lavori su relativi impianti, comprendente almeno 40 lezioni di elettrotecnica, nell’impresa o presso un centro di formazione riconosciuto.

4 Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché

a. la formazione dei dipendenti dell’impresa menzionati nell’autorizzazione corrisponda allo stato attuale della tecnica;

b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e

c. un servizio d’ispezione accreditato segua i lavori dal punto di vista tecnico.

Art. 15 Autorizzazione di raccordo

1 L’autorizzazione è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione dei lavori esclusivamente a propri dipendenti, i quali

a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su impianti propri dell’impresa (art. 13 cpv. 1); o

b. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato.

2 L’autorizzazione concede il diritto di raccordare e sostituire i materiali elettrici allacciati stabilmente o da allacciare stabilmente in essa menzionati.

3 Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché

a. la formazione dei dipendenti dell’impresa menzionati nell’autorizzazione corrisponda allo stato attuale della tecnica;

b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e

c. un servizio d’ispezione accreditato segua i lavori dal punto di vista tecnico.

Art. 16 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a

1 Non hanno bisogno di un’autorizzazione d’installazione le persone del mestiere secondo l’articolo 8, le persone autorizzate al controllo secondo l’articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d’installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi.

2 Non è inoltre necessaria un’autorizzazione d’installazione per:

a. l’installazione di singole prese di corrente e interruttori in impianti esistenti situati in locali abitati personalmente e nei locali annessi, in circuiti monofase per lampade e prese di corrente preceduti da ruttori di sovraintensità, e protetti da ruttore differenziale con un’intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA;

Art. 17 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

1 L’autorizzazione generale d’installazione per le imprese indica:

b. il responsabile tecnico e il suo grado di occupazione e le persone autorizzate al controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2; e

2 Le autorizzazioni d’installazione limitate indicano:

a. il titolare dell’autorizzazione;

b. la persona che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio dell’autorizzazione;

c. il tipo e l’estensione dei lavori d’installazione autorizzati ed eventualmente i materiali e gli impianti per i quali l’autorizzazione è valida; e

d. il servizio d’ispezione accreditato che assicura l’assistenza tecnica professionale e che funge da organo di controllo secondo il numero 1.1.8 e il numero 1.2.4 dell’allegato.