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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

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a. il metodo automatico di valutazione, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;

b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e

c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell’asta.

4Tutti gli offerenti autorizzati a presentare un’offerta sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare nuove offerte oppure offerte adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti autorizzati, sempreché lo abbia comunicato nel bando o nella relativa documentazione.

5L’asta elettronica può comprendere più fasi successive. In ogni fase il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro graduatoria.

Art. 26 Negoziazioni

1Il committente può negoziare con gli offerenti prestazioni, modalità della loro fornitura nonché la rimunerazione se così riservato nel bando o se risulta dalla valutazione che nessuna offerta è inequivocabilmente la più economicamente favorevole ai sensi dei criteri di aggiudicazione comunicati.

2Sempreché sia riservato nel bando, le negoziazioni sono autorizzate se:

a. modifiche irrilevanti di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie; oppure

b. un solo offerente presenta un’offerta o non è garantita per altri motivi una concorrenza efficace; oppure

c. sono acquistate prestazioni complesse e la commessa o le offerte possono essere chiarite o le offerte possono essere rese oggettivamente paragonabili soltanto per via di trattativa.

3Se sono adempite le condizioni di negoziazione, il committente può scegliere fra gli offerenti che entrano in linea di conto ai fini dell’aggiudicazione quelli con i quali intende avviare negoziazioni. Il committente prende in considerazione, se possibile, almeno tre offerenti.

4Il committente garantisce in particolare che:

a. nessun offerente venga penalizzato o favorito nelle negoziazioni;

b. la confidenzialità delle offerte venga tutelata anche nelle negoziazioni;

c. l’oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non vengano adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali;

d. tutte le modifiche a livello di esigenze siano comunicate per scritto agli offerenti restanti; e

e. tutti gli offerenti restanti possano presentare la loro offerta definitiva entro un termine identico per tutti.