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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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Art. 34 Specificazioni tecniche
1Il committente designa nel bando o nella relativa documentazione le specificazioni tecniche necessarie.
2Il committente definisce per quanto possibile e adeguato le specificazioni tecniche, in particolare relativamente alle esigenze in fatto di prestazioni e di funzioni. Si fonda, sempreché siano disponibili, su norme internazionali o altrimenti su prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o su raccomandazioni dei rami settoriali.
3Le specificazioni tecniche che si riferiscono a determinati marchi o nomi di commercio, brevetti, diritti d’autore, modelli o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono autorizzate a meno che non esista una modalità sufficientemente precisa o comprensibile di descrizione del fabbisogno di appalto e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L’equivalenza deve essere comprovata dall’offerente.
4Il committente può prevedere specificazioni tecniche per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell’ambiente.
Art. 35 Consorzi e subappaltatori
1I consorzi e i subappaltatori sono ammessi.
2Il committente può limitare o escludere l’istituzione di consorzi e il ricorso a subappaltatori.
3Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono escluse, sempreché non siano espressamente autorizzate nella documentazione del bando.
4La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall’offerente.
Art. 36 Lotti e prestazioni parziali
1L’offerente deve presentare in linea di massima un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto.
2Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.
3Se il committente ha formato dei lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non ne abbia disposto un disciplinamento derogativo nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.
4Il committente deve annunciare nel bando se si riserva la possibilità di esigere dagli offerenti una collaborazione con terzi.
5Il committente può riservarsi nel bando la possibilità di aggiudicare prestazioni parziali.