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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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Art. 29 Contratti quadro
1Il committente può concludere contratti quadro da mettere a concorso conformemente alla presente legge. In base al contratto quadro il committente può bandire commesse singole sull’arco della sua durata. I contratti quadro non possono essere conclusi nell’intento o con l’effetto di impedire o di sopprimere la concorrenza.
2La durata di un contratto quadro è di quattro anni al massimo. Non ne è possibile la proroga automatica. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.
3Se il contratto quadro viene concluso con un solo offerente, le commesse singole basate su tale contratto sono aggiudicate conformemente alle condizioni del contratto quadro. Ai fini dell’aggiudicazione delle commesse singole il committente può invitare per scritto la parte contrattuale a completare la sua offerta.
4Se per motivi sufficienti vengono conclusi contratti quadro con più offerenti, le commesse singole possono essere bandite, a scelta del committente, sia alle condizioni del pertinente contratto quadro senza nuovo invito a presentare un’offerta sia secondo la procedura seguente:
a. prima di bandire ogni commessa singola il committente consulta per scritto le parti contrattuali e comunica loro il fabbisogno concreto;
b. il committente fissa loro un termine adeguato per la consegna delle offerte per ogni commessa singola;
c. le offerte vanno presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;
d. il committente conclude il contratto singolo con la parte contrattuale che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.
Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione
Art. 30 Condizioni di partecipazione
1Nel quadro della procedura di aggiudicazione o nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente provvede affinché gli offerenti adempiano le condizioni generali di partecipazione, osservino le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro, paghino le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili, assicurino la parità di trattamento tra uomo e donna e rinuncino ad accordi in materia di concorrenza.
2Per comprovare l’osservanza delle condizioni di partecipazione il committente può esigere in particolare un’autodichiarazione degli offerenti oppure la loro iscrizione in un elenco.