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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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Art. 16 Preimplicazione
1Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione dell’appalto non sono autorizzati a presentare un’offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.
2Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:
a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
c) la proroga dei termini minimi.
3Un’analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.
Art. 17 Determinazione del valore della commessa
1Il committente stima il valore presumibile della commessa.
2La commessa non può essere spartita per eludere l’applicazione della presente legge.
3Ai fini della stima del valore della commessa occorre prendere in considerazione la totalità delle prestazioni e delle rimunerazioni da bandire sempreché esse siano in stretta relazione materiale o legale. Tutte le componenti della rimunerazione vanno incluse, comprese le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi attesi, senza l’imposta sul valore aggiunto applicabile.
4La procedura determinante per le commesse edili all’infuori del settore dei trattati internazionali viene stabilita in funzione del valore delle singole commesse.
5Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato in funzione del cumulo delle rimunerazioni sull’arco della durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga.
6Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa viene stabilito in funzione delle rimunerazioni mensili moltiplicate per 48.
Art. 18 Diritto d’esame degli atti
1Se una commessa il cui valore complessivo raggiunge o supera un milione di franchi è aggiudicata a un offerente in assenza di concorrenza, il committente ha un diritto d’esame per quanto concerne il calcolo del prezzo e può chiedere di verificare i costi computabili. Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso e la futura riduzione del prezzo, sempreché il contratto non preveda disposizioni al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.
2La verifica del prezzo è eseguita presso l’offerente dall’ispettorato delle finanze competente o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero, l’ispettorato delle finanze competente o il CDF può incaricare il servizio estero