Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione
Al momento la portata delle ripercussioni finanziarie dell’avamprogetto sulle finanze federali e sul fabbisogno di personale non può essere stimata con precisione. Si presume che a livello di Confederazione risulteranno maggiori costi e un onere supplementare.
Si prevede un onere maggiore per tutti i servizi interessati (consulenza, formazione, attuazione, giurisprudenza ecc.), soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge riveduta o nella sua fase iniziale. La riduzione del termine massimo generale dei contratti quadro da cinque a quattro anni (art. 29 AP-LAPub) provocherà per i servizi interessati un onere supplementare del 20 per cento circa e quindi maggiori costi. Anche la realizzazione delle misure proposte a livello di ordinanza in vista del promovimento delle minoranze linguistiche e l’estensione della protezione giuridica comporteranno per l’Amministrazione e i Tribunali competenti un onere supplementare e maggiori costi che si protraggono oltre la fase iniziale. A tutto ciò si contrappone però un beneficio maggiore (dovuto all’accresciuta concorrenza tra offerenti) e un aumento della qualità dei prodotti e delle prestazioni di servizio da acquistare.
Per elucidare le ripercussioni della revisione sull’Amministrazione e sull’economia viene condotto attualmente uno studio volto a stimare le ripercussioni della regolamentazione (analisi di impatto della regolamentazione, AIR).
3.1.1 Ripercussioni per l’economia
La legislazione sugli appalti pubblici disciplina un settore importante dell’economia svizzera. Infatti, nel 2004 i Comuni, i Cantoni e la Confederazione hanno speso circa 34 miliardi di franchi per appaltare costruzioni e acquistare beni e prestazioni di servizio; importo corrispondente al 25 per cento circa delle uscite complessive dello Stato e all’8 per cento del prodotto interno lordo. Si stima che in Svizzera la somma totale dei pagamenti effettuati nel contesto degli appalti pubblici ammonti attualmente a circa 41,7 miliardi di franchi all’anno143.
La sola Amministrazione federale centrale ha acquistato nel 2013 beni e prestazioni di servizio per 5,4 miliardi di franchi144. Da queste cifre è possibile desumere che la struttura della legislazione sugli appalti pubblici costituisce un importante fattore della piazza economica Svizzera.
L’armonizzazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione e dei Cantoni accresce la certezza giuridica presso gli offerenti e consente di ridurre i costi a carico delle imprese interessate, in particolare per l’acquisizione di informazioni. Il processo elettronico di appalto transaziendale – dall’annuncio del fabbisogno alla fatturazione – comporta pure un certo potenziale di risparmio all’interno delle aziende e a livello di economia nazionale.
L’impiego giuridicamente sicuro delle moderne tecnologie dell’informazione nell’ambito degli appalti pubblici contribuisce indirettamente al promovimento della tecnologia.
La liberalizzazione dei mercati degli appalti pubblici (preambolo del GPA 2012) figura tra gli obiettivi della LAPub. Il presente avamprogetto consolida quindi le fondamenta dell’ordinamento economico e, grazie all’aumento simultaneo della trasparenza, viene facilitato l’accesso al mercato degli appalti pubblici e promossa la concorrenza in generale.
3.1.2 Ripercussioni sull’ambiente
La presa in considerazione dello sviluppo sostenibile, ora sancita dal GPA 2012, in particolare con riferimento al suo aspetto ecologico, è già stata disciplinata nel 2010 in Svizzera a livello di ordinanza. La considerazione coerente e costante degli aspetti ambientali nell’ambito degli appalti pubblici può sul lungo termine contribuire alla protezione della natura e dell’ambiente. È un importante presupposto per rendere possibile e lasciare agire la concorrenza anche in futuro, circostanza che in definitiva va anche a vantaggio della società nel suo insieme.
4 Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto è stato annunciato nel messaggio sul programma di legislatura 2011-2015145, come pure negli obiettivi del Consiglio federale per il 2015 (obiettivo 2).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La competenza legislativa della Confederazione nel campo degli appalti pubblici deriva da diverse disposizioni della Costituzione federale: la base costituzionale formale è l’articolo 173 capoverso 2 Cost. La competenza di emanare disposizioni vincolanti per le autorità federali e le imprese pubbliche discende dalla sua competenza organizzativa (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.). Su singole questioni esiste inoltre una competenza della Confederazione fondata su una normativa esplicita (art. 65 Cost. concernente la tenuta di una statistica a livello nazionale sugli appalti pubblici nonché art. 63 cpv. 1 Cost. concernente la formazione professionale).
5.2 Diritto comparato
In ambito di appalti pubblici esistono numerosi accordi internazionali, primi fra tutti il GPA e l’Accordo bilaterale con l’UE. Al riguardo si tratta essenzialmente di distinguere il cosiddetto settore dei trattati internazionali dall’ulteriore campo d’applicazione del diritto nazionale in materia di appalti pubblici. Nel settore dei trattati internazionali – si intendono in questo senso gli impegni internazionali della Svizzera nel contesto degli appalti pubblici – si applica prioritariamente il diritto internazionale. Un’attuazione o un’interpretazione delle prescrizioni del diritto internazionale è possibile soltanto nella misura in cui il pertinente accordo internazionale lo consenta.
143 Cfr. Stöckli/Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz, Zurigo, 2012, pag. 1.
144 Cfr. scheda informativa dell’UFCL «Pagamenti per acquisti 2013». Consultabile all’indirizzo https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/statistik-beschaffungszahlungen.html.
145 FF 2012 428