Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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La legge federale sul mercato interno (LMI) stabilisce all’articolo 5 determinati requisiti minimi per gli appalti pubblici dei Cantoni e dei Comuni. In base a questa disposizione, le commesse pubbliche di considerevole importanza devono essere messe a pubblico concorso, nel rispetto dei principi della non discriminazione e della trasparenza. In questo modo si garantisce che gli offerenti extracantonali abbiano un accesso equo ai mercati degli appalti pubblici cantonali e comunali. Inoltre, la legge federale sul mercato interno contiene all’articolo 9 capoversi 1 e 2 disposizioni sulla garanzia dei rimedi giuridici; in generale spetta alla COMCO sorvegliare il rispetto della LMI da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La COMCO può interporre ricorso contro una decisione che viola la legge sul mercato interno, presentare perizie e sottoporre raccomandazioni, nonché essere sentita davanti al Tribunale federale.
Gli standard materiali minimi citati all’articolo 5 LMI vengono già garantiti dal CIAP riveduto (CIAP 2015). Per questo motivo, gli standard minimi previsti dalla LMI in ambito di appalti pubblici possono essere abrogati nel caso dei Cantoni che aderiscono al CIAP 2015. Per i Cantoni non concordatari si applicano ancora gli standard minimi in ambito di appalti pubblici ai sensi della legge sul mercato interno (art. 5 LMI).
Per i Cantoni che aderiscono al CIAP 2015 è prevista l’applicazione di rimedi giuridici in ambito di appalti pubblici, in maniera uniforme e per le commesse a partire da un valore di 150 000 franchi. I rimedi giuridici in ambito di appalti pubblici ai sensi della legge sul mercato interno (art. 9 cpv. 2 LMI) vengono pertanto abrogati per i Cantoni concordatari. Fatta salva la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso degli altri Cantoni continuano ad essere applicabili per tutti gli appalti pubblici i vigenti rimedi giuridici previsti dalla legge sul mercato interno, indipendentemente dal valore della commessa (art. 9 cpv. 2 LMI).
La funzione di vigilanza ai sensi della legge sul mercato interno che la COMCO esercita in ambito di appalti cantonali e comunali viene mantenuta. Per assicurare il funzionamento del mercato interno, la COMCO potrà anche in futuro presentare raccomandazioni e perizie, essere sentita davanti al Tribunale federale e interporre ricorso. Una volta che gli standard minimi previsti dalla legge sul mercato interno in ambito di appalti pubblici saranno stati abrogati nella LMI (art. 5 LMI) e sanciti esclusivamente dal CIAP 2015, i citati strumenti di vigilanza della COMCO dovranno essere applicati alla sorveglianza del rispetto del CIAP 2015 da parte dei Cantoni che vi aderiscono. A tale scopo gli articoli 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2bise 10 capoverso 1 LMI rinviano d’ora in poi al CIAP 2015.
Consultazione sull’AP-LAPub e consultazione relativa al progetto di revisione del CIAP (progetto CIAP)
Come convenuto tra Confederazione e Cantoni, a seguito dei risultati positivi dell’armonizzazione degli atti normativi in materia di appalti pubblici nel quadro del gruppo di lavoro AURORA, la consultazione sull’AP-LAPub sarà effettuata in linea di massima con lo stesso testo che i Cantoni avevano posto in consultazione. Per quanto riguarda il diritto di ricorso della COMCO, il presente avamprogetto della Confederazione contiene invece, conformemente alla decisione del Consiglio federale, una differenza rispetto alla consultazione dei Cantoni relativa al progetto CIAP.
In occasione della consultazione relativa al progetto CIAP è stata proposta una normativa sul diritto di ricorso delle autorità a livello di CIAP (e non a livello di LMI), segnatamente con due varianti: una prevede l’interposizione di ricorso da parte dell’OiAp e l’altra da parte della COMCO142. Il presente avamprogetto della Confederazione corrisponde invece alla vigente normativa secondo cui il diritto di ricorso della COMCO è retto dalla LMI. Per l’esecuzione del diritto di ricorso è indispensabile che questo venga esercitato da un’autorità indipendente e che rimanga ancorato nella legislazione federale. Solo così sarà possibile garantire il libero esercizio del diritto di ricorso nei confronti dei servizi di aggiudicazione cantonali e comunali e assicurare la continuità della vigente normativa. In qualità di commissione extraparlamentare e di autorità indipendente dai servizi di aggiudicazione e dagli offerenti, la COMCO dispone delle competenze necessarie all’esercizio del diritto di ricorso. Con questa soluzione si tiene inoltre conto dell’articolo 89 capoverso 2 lettera d LTF, secondo cui un’autorità è legittimata al ricorso dinanzi al Tribunale federale soltanto se il diritto di ricorso è previsto in un’altra legge federale. Il diritto di ricorso conferito alla COMCO dovrà ancora permettere di adire le vie giudiziarie per chiarire le questioni relative al mercato interno, come l’accesso al mercato intercantonale e la discriminazione nei confronti di offerenti esterni.
Cpv. 3
Questa legge disciplina la competenza di giudizio dei ricorsi contro le decisioni di appalto dei tribunali nazionali. Ciò comporta una modifica dell’articolo 83 lettera f LTF.
Art. 64 Diritto transitorio
Cpv. 1
Una procedura di aggiudicazione si protrae normalmente per un periodo piuttosto lungo. Ai fini della praticabilità, il diritto applicabile nel caso degli appalti banditi pubblicamente o aggiudicati prima dell’entrata in vigore della legge non deve essere modificato. La nuova legislazione è quindi applicabile soltanto alle procedure di aggiudicazione il cui bando pubblico è effettuato dopo l’entrata in vigore della legge. Nei casi in cui non è effettuato alcun bando pubblico (ad es. nella procedura su invito o per incarico diretto) l’elemento fattuale per determinare il diritto applicabile sarà il momento dell’aggiudicazione della commessa, segnatamente il momento della pubblicazione dell’aggiudicazione o della consegna individuale ai sensi dell’articolo 53 AP-LAPub.
La legge riveduta è quindi applicabile alle commesse supplementari e alle commesse successive bandite pubblicamente o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore. Questo vale anche se l’aggiudicazione della commessa originale è stata effettuata secondo il diritto previgente.
Anche nel caso della conclusione di contratti quadro è determinante il momento della pubblicazione del bando e, in sua assenza, quello della pubblicazione dell’aggiudicazione. La procedura di aggiudicazione si considera conclusa con l’aggiudicazione del contratto quadro; le singole prestazioni sono acquistate conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni.
Se nel corso della procedura senza bando dovesse essere presa una decisione di esclusione o di interruzione, prima ancora dell’aggiudicazione ma dopo l’entrata in vigore della nuova legge, tale decisione andrebbe impugnata secondo il diritto previgente.
Art. 65 Referendum e entrata in vigore
Contro la legge si può lanciare il referendum facoltativo (cpv. 1). I negoziati di revisione del GPA sono stati conclusi nel marzo del 2012. Di regola i trattati internazionali sono attuati nel diritto nazionale entro un anno ma al più tardi entro 24 mesi. Tuttavia, l’armonizzazione parallela delle legislazioni nazionali sugli appalti pubblici perseguita con l’attuazione del GPA 2012 richiede anch’essa tempo. Il Consiglio federale deciderà in merito alla data di entrata in vigore dell’atto (cpv. 2).
142 Vedi al riguardo il progetto CIAP con le relative spiegazioni consultabile all’indirizzo www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/e-ivoeb.