Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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e per i servizi di aggiudicazione che, per quanto concerne il settore della cooperazione internazionale, non sarebbe proporzionato al valore aggiunto apportato dall’esame giudiziario.

Anche da un punto di vista economico e amministrativo la garanzia della protezione giuridica in questo settore specifico non sarebbe opportuna ai fini del conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell’Est.

Art. 55 Oggetti del ricorso

Cpv. 1

Gli oggetti del ricorso sono elencati in maniera esaustiva nel capoverso 1. Le altre decisioni intermedie non possono essere impugnate anche se (dal punto di vista del ricorrente) esse rappresentano uno svantaggio irreparabile. Non sono in particolare impugnabili le lettere secondo le quali un’offerta non sarebbe più esaminata fino alla decisione di aggiudicazione.

Il bando (lett. a) comprende anche la sua rettifica. Mentre la decisione di scelta degli offerenti in una procedura selettiva può essere impugnata (lett. b), ciò non è consentito agli offerenti invitati a presentare un’offerta nel quadro di una procedura su invito (art. 22 cpv. 4 AP-LAPub), poiché in tal caso il committente è libero di scegliere. L’aggiudicazione (lett. d) può essere impugnata a prescindere dal fatto che si tratti di una procedura di pubblico concorso, di una procedura selettiva o di una procedura per incarico diretto133. L’esclusione dalla procedura (lett. f) comprende anche la riduzione del numero degli offerenti («downselection») nel quadro di un dialogo o di un’asta elettronica, a condizione che una simile esclusione venga effettuata tramite una decisione intermedia notificata separatamente. Possono interporre ricorso anche gli offerenti che dopo l’esame degli atti da parte dell’autorità (art. 18 AP-LAPub) sono tenuti a rimborsare le rimunerazioni o a ridurre i prezzi (lett. h).

Cpv. 2

Secondo il principio della buona fede, le obiezioni contro prescrizioni contenute nel bando devono essere fatte valere immediatamente. In altri termini al momento del ricorso contro l’aggiudicazione l’offerente non può più sollevare obiezioni che avrebbe già potuto sollevare con il ricorso contro il bando. Di conseguenza, il suo diritto di ricorso è perento (in caso di rinuncia all’impugnazione).

La situazione giuridica è leggermente più complicata nel caso di prescrizioni che non figurano nel bando stesso, ma che sono contenute nella documentazione del bando. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale esse possono essere considerate come parte integrante del bando134 (diversamente dalla prassi dell’ex Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici135 e dalla prassi attuale del Tribunale amministrativo federale). La prassi dei tribunali cantonali non è quindi uniforme al riguardo.

Da un lato, corrisponde a una necessità del committente pubblico vincolare gli offerenti alle prescrizioni se essi non le hanno messe immediatamente in discussione. A questo serve in particolare il dovere di contestazione degli offerenti che partecipano alla procedura (come conseguenza dei principi della buona fede). D’altro lato, gli offerenti devono poter desumere dai bandi pubblici se una commessa pubblicata è interessante per loro. Secondo la giurisprudenza attuale del Tribunale amministrativo federale le obiezioni sono tardive nella misura in cui il senso e la portata della prescrizione del committente contestata erano già senz’altro riconoscibili in un momento precedente. Questa prassi si applica tuttavia solo se il committente non rinvia espressamente a condizioni inusuali nella documentazione del bando. Non si può presumere che un offerente abbia già sottoposto questa documentazione a un controllo giuridico completo in un momento anteriore136. Per contro, se le prescrizioni e la loro portata sono evidenti usando la dovuta diligenza, le relative obiezioni alla decisione di aggiudicazione decadono anche se tali prescrizioni figuravano nella documentazione del bando ma non nel bando stesso.

Cpv. 3

Le sanzioni previste dal diritto in materia di appalti pubblici come l’esclusione e il blocco sono sanzioni di diritto penale amministrativo. Non si possono pertanto applicare direttamente le disposizioni speciali della legislazione sugli appalti pubblici destinate a garantire la celerità dei procedimenti e la certezza del diritto. Deve essere attribuita maggiore importanza alla protezione giuridica della persona sanzionata.

Ai ricorsi contro l’inflizione di una sanzione ai sensi dell’articolo 47 AP-LAPub non si applicano pertanto le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale (art. 53 cpv. 1 AP-LAPub), sull’effetto sospensivo (art. 56 AP-LAPub) e sulla limitazione dei motivi di ricorso (art. 55 cpv. 1 AP-LAPub). Si applicano invece il diritto generale sulla procedura amministrativa e le norme procedurali del diritto penale amministrativo. Nel caso dei ricorsi contro sanzioni ai sensi dell’articolo 47 AP-LAPub occorre inoltre tenere conto, a livello federale, dell’articolo 21 capoverso 2 DPA137 secondo il quale l’offerente può chiedere di essere giudicato da un tribunale per quanto concerne la decisione penale.

Cpv. 4

Nel caso delle procedure di appalto con un valore della commessa inferiore a 150 000 franchi non è data protezione giuridica. I costi (diretti e indiretti) dell’esame giudiziario di aggiudicazioni inferiori a 150 000 franchi (forniture e prestazioni di servizio) superano regolarmente i loro vantaggi. Non è pertanto necessaria un’estensione della protezione giuridica.

Art. 56 Effetto sospensivo

Conformemente all’articolo 55 PA il ricorso ha effetto sospensivo. La mancata concessione dell’effetto sospensivo in deroga alla PA deve pertanto essere disciplinata a livello di legge.

Cpv. 1

L’articolo XVIII:7 GPA 2012 lascia agli Stati contraenti la facoltà di stabilire se la procedura di ricorso abbia automaticamente effetto sospensivo. Vi si oppongono principalmente considerazioni di ordine pratico. Se il ricorso dovesse sospendere automaticamente l’esecutività della decisione di aggiudicazione e dovesse impedire la conclusione del contratto fino alla decisione dell’autorità di ricorso, sussisterebbe il rischio di ritardi e di costi supplementari considerevoli nel quadro dell’appalto138. La situazione sarebbe altrettanto svantaggiosa per gli offerenti presi in considerazione. È la ragione per cui la legislazione in vigore prescinde da questo automatismo (art. 28 cpv. 1 LAPub).

Cpv. 2

133 Cfr. DTF 137 II 313, consid. 2.3.

134 Cfr. DTF 129 I 313; sentenza del TF 2C_225/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2.

135 Cfr. CRM 2001-011 del 16 novembre 2001, consid. 3b.

136 Cfr. DTAF B-738/2012 del 14 giugno 2012, consid. 3.1 e 4.4.

137 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0.

138 Cfr. DTAF B-4904/2013 del 29 ottobre 2013, consid. 3.