Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Il GPA stabilisce principi e li concretizza in parte in maniera molto dettagliata. Le legislazioni nazionali sugli appalti pubblici degli Sati membri si differenziano normalmente solo su alcuni punti che il GPA ha volutamente lasciato aperti o il cui disciplinamento è stato delegato agli Stati membri. Dal raffronto con gli atti normativi di diversi Stati industrializzati sono scaturiti numerosi impulsi a favore del presente avamprogetto di legge.

Il GPA 2012 e quindi il diritto svizzero in materia di appalti pubblici sono inoltre fortemente influenzati dalle direttive dell’UE. Infatti, già le Direttive 2004/18/CE146, 93/38/CEE147 e 2004/17/CE148 avevano avuto un impatto perlomeno indiretto sul diritto in materia di aggiudicazioni in Svizzera149. Nel dicembre del 2011 l’UE aveva deciso che una revisione delle sue norme sugli appalti pubblici era opportuna in considerazione dell’evoluzione economica, sociale e politica. L’obiettivo della revisione era, da un canto, una regolamentazione semplificata e più consona alla prassi. D’altro canto, ciò permetteva di creare condizioni ideali per gli appalti pubblici con il miglior rapporto qualità/prezzo e nel rispetto della trasparenza e dei principi della concorrenza, nonché di attuare il GPA riveduto. Le Direttive 2014/23/UE150, 2014/24/UE151 2014/25/UE152 sono entrate in vigore il 17 aprile 2014 e devono essere trasposte nel diritto nazionale degli Stati membri entro il mese di aprile 2016 (ad eccezione dell’aggiudicazione elettronica delle commesse, che deve essere introdotta entro il mese di settembre 2018).

La nuova Direttiva 2014/24/UE dovrebbe inoltre consentire ai servizi di aggiudicazione di sfruttare maggiormente l’aggiudicazione pubblica di commesse per sostenere obiettivi comuni di società e di tenere conto dei criteri ecologici e sociali nella procedura pubblica di aggiudicazione.

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La LAPub serve a trasporre nel diritto nazionale gli impegni della Svizzera derivanti dal GPA, dall’Accordo bilaterale con l’UE, dalla Convezione dell’AELS e da ulteriori accordi di libero scambio. L’obiettivo comune di questi trattati è uniformare a livello internazionale le procedure di aggiudicazione. Gli accordi internazionali stabiliscono pertanto principi quali la non discriminazione, la trasparenza, l’impiego economico dei fondi pubblici nonché lo svolgimento e le definizioni delle procedure di aggiudicazione. La revisione si prefigge principalmente di trasporre nel diritto nazionale le disposizioni di diritto internazionale del GPA 2012. Quanto sia ampio nel singolo caso il margine di manovra del diritto nazionale autonomo risulta dalle spiegazioni relative alle singole disposizioni di legge.

5.4 Forma dell’atto

Il presente avamprogetto sottopone alle Camere federali la modifica di una legge federale. Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo.

6 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto di legge non prevede nuove competenze legislative da delegare al Consiglio federale. Le deleghe di competenze del vigente diritto sono ora sancite dagli articoli 7 capoverso 3, 10 capoverso 2, 24 capoverso 2 AP-LAPub. Nel caso dell’articolo 10 capoverso 2 AP-LAPub si tratta di una norma di delega che consente un adeguamento rapido dei valori soglia. Pertanto, anche dopo la revisione della LAPub il Consiglio federale sarà autorizzato a stabilire i valori soglia a livello di ordinanza conformemente alle norme di diritto internazionale.

L’articolo 62 capoverso 1 AP-LAPub autorizza il Consiglio federale a emanare in maniera generale disposizioni di esecuzione. A seconda del settore normativo questa competenza legislativa è delegata all’Ufficio federale competente in ambito di appalti pubblici.

Queste deleghe si giustificano nell’interesse di una legislazione snella e in considerazione del fatto che l’attuazione concreta deve essere armonizzata in maniera flessibile con le esperienze raccolte durante l’esecuzione.

7 Attuazione

Sempreché sia necessario, l’attuazione è effettuata a livello federale tramite le disposizioni di esecuzione contenute in un’ordinanza, che si applica a tutti i committenti sottoposti al diritto federale. A causa dell’integrazione di diverse sue disposizioni nella legge, il disegno di questa ordinanza è meno ampio dell’attuale OAPub. Oltre alle disposizioni sullo sviluppo sostenibile, sulla procedura di aggiudicazione, sulla «procedura semplice e rapida» introdotta con l’avamprogetto, sulla statistica e sulla scelta del diritto applicabile ai sensi dell’articolo 5 AP-LAPub, l’ordinanza reca per l’essenziale disposizioni relative all’esenzione dall’assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici, misure contro la corruzione, nonché prescrizioni sui concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale.

146 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GUCE L 134 del 30 aprile 2004, pag. 114.

147 Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GUCE L 199 del 9 agosto 1993, pag. 84.

148 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GUCE L 134 del 30 aprile 2004, pag. 1.

149 Cfr. in merito CA / Marco Fetz: Das EG-Vergaberecht: Einzelne Neuerungen. Darstellung und erste Analyse der Stärken und Schwächen. Berna, 2004.

150 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, GUCE L 094 del 28 marzo 2014, pag. 1.

151 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 2014, GUCE L 094 del 28 marzo 2014, pag. 65.

152 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, GUCE L 094 del 28 marzo 2014, pag. 243.