Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Come già il GPA 1994, anche il GPA 2012 consta di disposizioni direttamente applicabili e di principi da concretizzare. Esso contiene una serie di impegni che devono essere imperativamente attuati nel diritto nazionale. Ciò traspare peraltro dal fatto che la versione inglese usa frequentemente l’espressione «shall». Altre disposizioni del GPA 2012 offrono agli Stati membri la possibilità di adeguare la loro legislazione in funzione delle proprie necessità. Si tratta di disposizioni aventi carattere esemplare (che nella versione originale in lingua inglese contengono espressioni come «may» e «such as»). Alcune tematiche del GPA – come l’adesione di nuovi Stati membri e la risoluzione delle controversie tra Stati membri – non riguardano invece direttamente la legislazione nazionale.

La tabella qui appresso fornisce una panoramica delle disposizioni determinanti del GPA 2012.

Articolo Tematiche Destinatari

Art. I Definizioni Parti dell’Accordo

ed entità aggiudi-

catrici

Art. II Campo di applicazione (servizi di aggiudica- Parti dell’Accordo

zione: cfr. in particolare § 4–8). ed entità aggiudi-

catrici

Art. III Eccezioni in materia di sicurezza ed eccezioni Parti dell’Accordo

generali (cfr. in particolare § 2).

Art. IV Principi generali (§ 1–7). Parti dell’Accordo

L’art. IV:4 coniene anche un elemento di flessi- ed entità aggiudi-

bilizzazione non vincolante che in combinato di- catrici

sposto con l’art. XII consente di svolgere appalti

secondo procedure diverse dal pubblico con-

corso dalla procedura selettiva e dall’incarico di-

retto.

Art. V Paesi in via in sviluppo (riguarda le condizioni Parti dell’Accordo,

di adesione di nuove Parti all’Accordo). entità aggiudica-

trici e Comitato

Art. VI Informazioni sul sistema degli appalti (cfr. in Parti dell’Accordo,

particolare § 1–3). e Comitato (VI:3)

Art. VI, VII Nuovi requisiti di trasparenza per la trasmissione Entità aggiudica-

in forma elettronica. Le entità aggiudicatrici dei trici

Governi centrali devono soddisfare requisiti più

stringenti di quelli imposti alle entità aggiudica-

trici dei Governi subnazionali.

Art. VII Avvisi (cfr. in particolare § 1–3). Entità aggiudica-

trici

Art. VIII Condizioni di partecipazione (cfr. in particolare Entità aggiudica-

§ 1–3). trici e Parti

dell’Accordo

Art. IX Qualificazione degli offerenti (cfr. in particolare Entità aggiudica-

§ 2–6 e § 8, 10, 11, 14 e 15). trici e Parti

dell’Accordo

Art. X Specifiche tecniche e documentazione di aggiu- Entità aggiudica-

dicazione (cfr. in particolare § 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 trici

e 11).

Art. XI Termini (cfr. in particolare § 1–3, 6 e 8). Entità aggiudica-

Le entità aggiudicatrici possono ridurre i termini trici

in maniera corrispondente al dispendio necessa-

rio per l’elaborazione elettronica dell’appalto.

Art. XII Negoziazioni (cfr. in particolare § 2). Parti dell’Accordo

Allentamento dei requisiti in materia di negozia- ed entità aggiudi-

zioni (da valutare in combinato disposto con catrici

l’art. IV:4).

Art. XIII Incarico diretto (cfr. in particolare le condizioni Entità aggiudica-

per ricorrere alla procedura per incarico diretto trici

secondo § 1 e le prescrizioni di trasparenza se-

condo § 2).

Art. XIV Aste elettroniche (se l’entità aggiudicatrice de- Entità aggiudica-

cide di ricorrere all’asta elettronica, si applicano trici

imperativamente le disposizioni dell’art. XIV).

Nuova base legale internazionale per il discipli-

namento delle aste elettroniche.

Art. XV Trattamento delle offerte e aggiudicazione (cfr. Entità aggiudica-

in particolare § 1–5 nonché § 7). trici