Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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Articolo Tematiche Destinatari
Art. XVI Trasparenza delle informazioni sugli appalti Entità aggiudica-
(cfr. in particolare § 1–4). trici e Parti
Nuove condizioni per la conservazione, l’acces- dell’Accordo / Co-
sibilità e la tracciabilità delle pubblicazioni elet- mitato (statistiche
troniche; i Cantoni (allegato 1) e le imprese pub- XVI: 4, 5 e 6)
bliche (allegato 3) dispongono di una certa fles-
sibilità in ambito di statistiche.
Art. XVII Diffusione delle informazioni (cfr. in particolare Parti dell’Accordo
§ 1–3). ed entità aggiudi-
catrici
Art. XVIII Procedure di ricorso interne (cfr. in particolare Parti dell’Accordo
§ 1–7). ed entità aggiudi-
catrici
Art. XIX Modifiche e rettifiche del campo d’applicazione Parti dell’Accordo
(cfr. in particolare § 1–8). e Comitato
Art. XX Consultazioni e risoluzione delle controversie Parti dell’Accordo
(cfr. in particolare § 1–3).
Art. XXI Istituzioni (cfr. in particolare § 1 e 3 concernenti Comitato
l’esame dell’attuazione del GPA 2012, nonché
§ 4 [Osservatori]).
Art. XXII Disposizioni finali (cfr. in particolare § 1 e 2 Parti dell’Accordo
nonché § 4–18). e Comitato
1.1.3 Basi del diritto svizzero in materia di appalti pubblici
Il GPA 1994 costituisce la base del diritto svizzero in materia di appalti pubblici. Nel quadro della sua attuazione sono state dapprima emanate la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)6 e la relativa ordinanza (OAPub)7. L’OAPub è anzitutto un atto legislativo di esecuzione della LAPub, ma anche un atto legislativo di base dato che disciplina nel capitolo 3 tutti gli appalti che non sottostanno alla LAPub e nel capitolo 4 i concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale.
La LAPub, l’OAPub, l’ordinanza sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici8 e l’ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub)9 disciplinano le prescrizioni applicabili ai servizi di aggiudicazione della Confederazione. I valori soglia determinanti ai sensi del GPA sono stabiliti ogni due anni a livello di ordinanza dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF). Questi valori soglia, espressi in diritti speciali di prelievo (DSP) ed euro, sono convertiti in franchi svizzeri in base alle corrispondenti decisioni del Comitato degli appalti pubblici dell’OMC.
I Cantoni attuano autonomamente il GPA tramite il Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 200110 sugli appalti pubblici (CIAP), le direttive d’aggiudicazione relative al CIAP (DAAP), nonché tramite atti legislativi cantonali di esecuzione, nel senso che hanno trasferito integralmente o parzialmente le DAAP nel loro ambito di competenza.
La LAPub e l’OAPub sono entrate in vigore il 1° gennaio 1996, contemporaneamente al GPA 1994, e da allora sono state oggetto di diverse modifiche. In vigore dal 1° giugno 2002 l’Accordo bilaterale ha in particolare comportato una revisione parziale del diritto federale, segnatamente dell’OAPub, ma anche del CIAP. L’Accordo bilaterale, da un canto, estende il campo d’applicazione del GPA all’interno della Svizzera ai distretti e ai Comuni. D’altro canto, ha assoggettato al GPA gli appalti nei settori del traffico ferroviario, delle telecomunicazioni, dell’erogazione del gas e dell’acqua, come pure gli appalti di imprese private nei settori dell’erogazione dell’acqua e dell’elettricità, nonché dei trasporti. Il fatto che gli impegni internazionali derivanti dal GPA siano stati attuati a livello di legge (LAPub) e quelli derivanti dall’Accordo bilaterale a livello di ordinanza (OAPub) ha provocato un’ulteriore frammentazione del diritto in materia di appalti pubblici.
La Convenzione dell’AELS, anch’essa ratificata dalla Svizzera, con la sua versione riveduta del 21 giugno 2001, ha esteso agli altri Stati dell’AELS l’apertura dei mercati degli appalti pubblici tra il nostro Paese e l’UE auspicata nell’Accordo bilaterale. Finora la Svizzera ha concluso un numero considerevole di accordi bilaterali di libero scambio, ad esempio con il Cile o il Perù. Dato che certi accordi in materia di appalti pubblici conclusi con Stati terzi e rilevanti per l’accesso al mercato sono già stati negoziati in base alle norme del GPA 2012, anche gli impegni derivanti da questi accordi di libero scambio (Colombia, Perù, Stati del Golfo, Ucraina, Panama, Costa Rica ecc.) saranno attuati nel quadro della revisione del diritto in materia di appalti pubblici.
Il diritto in materia di appalti pubblici viene tra l’altro completato con la legge federale sul mercato interno (LMI)11 e la legge sui cartelli (LCart)12. L’attuale LMI, applicata ai Cantoni e ai Comuni, estende il divieto di discriminazione degli offerenti di Stati firmatari del GPA o membri dell’UE/dell’AELS rispetto agli offerenti svizzeri vietando la discriminazione tra offerenti nazionali, locali ed esterni. La LCart è ad esempio importante per quanto riguarda i cartelli nell’ambito dei bandi e gli accordi tra offerenti.
1.1.4 Evoluzione
Il diritto svizzero in materia di appalti pubblici è regolato nel rispetto del sistema federalista: la Confederazione e i Cantoni attuano autonomamente le prescrizioni internazionali e questo spiega la ragione per cui fino alla fine del ventesimo secolo sono state emanate diverse legislazioni in materia. I problemi che ne sono sorti per i servizi di aggiudicazione e gli offerenti sono stati ben presto motivo
6Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, RS 172.056.1.
7Ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici, RS 172.056.11.
8Ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002 sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici, RS 172.056.111.
9Ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale, RS 172.056.15.
10 RS 172.056.5
11 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno, RS 943.02.
12 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, RS 251.