Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 11 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia

Reciprocità e principio di specialità

Il Cantone di VS, l’ASB e l’ASG sottolineano che nel quadro dell’attuazione dello scambio automatico bisogni garantire il rispetto della reciprocità e del principio di specialità. Il PLR chiede una verifica della conformità dello scambio di dati allo standard e un’elevata qualità dei dati. L’ASG e il PLR sono del parere che, in caso di inadempienza, lo scambio automatico di informazioni vada sospeso.

Negoziati con futuri Stati partner

L’ABG, l’ASB, economiesuisse e l’UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziare concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere.

L’ABPS desidera che i futuri negoziati con altri Paesi ottengano esiti migliori oppure che la loro conclusione sia posticipata finché le altre piazze finanziarie internazionali non abbiano preso impegni concreti.

Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell’esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.

L’UDC insiste in particolare sul fatto che la Svizzera si adoperi affinché tutte le piazze finanziarie importanti attuino il reciproco scambio automatico di informazioni. In ogni Stato partner dovrebbero inoltre esistere possibilità di regolarizzazione, la protezione dei dati e il principio di specialità dovrebbero essere rispettati e lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere accordato soltanto se, in contropartita, l’accesso al mercato è garantito sul lungo termine.

Scambio automatico di informazioni e regolarizzazione del passato in Svizzera

Il Cantone di VS propone di analizzare se l’autodichiarazione introdotta nel 2010 sia sufficiente o se sia il caso di introdurre un’amnistia fiscale a livello federale. Il PSS è del parere che una strategia coerente volta a far emergere averi non dichiarati non dovrebbe prevedere lo scambio automatico di informazioni soltanto con altri Stati ma anche all’interno del Paese.

Forma dell’atto

Il CP ritiene che gli accordi per lo scambio automatico delle informazioni oggetto degli avamprogetti dovrebbero sottostare al referendum facoltativo. Lo stesso dovrebbe valere anche per gli accordi futuri, contrariamente a quanto previsto dal Consiglio federale nel disegno relativo alla LSAI.

Ripercussioni finanziarie

La CDCF rileva con preoccupazione che lo scambio automatico di informazioni aumenterebbe gli oneri sostenuti dalle amministrazioni delle contribuzioni cantonali, cui si sommerebbero le spese per l’attuazione della Riforma III dell’imposizione delle imprese e dello scambio spontaneo di informazioni mediante procedure di ruling fiscale. A fronte dell’annunciata riforma dell’imposizione delle coppie, dell’attuale riforma sull’imposta alla fonte e della Strategia energetica 2050, sarebbe quindi ancora più importante non gravare ulteriormente i Cantoni.