Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 11 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia
L’ASG osserva che l’Islanda, contrariamente agli altri Stati e territori interessati dagli avamprogetti, in caso di autodenuncia prevedrebbe un’imposta sanzionatoria e pene detentive. Secondo l’associazione, il processo di approvazione andrebbe sospeso finché l’Islanda non abbia introdotto un programma di regolarizzazione.
L’UDC ritiene che l’Islanda e Jersey non dispongano di sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato, poiché quest’ultima può implicare imposte sanzionatorie e misure penali. L’UDC non approverà gli avamprogetti se l’Islanda e Jersey non dovessero attuare un adeguato programma di regolarizzazione prima dell’adozione del messaggio. Al riguardo, l’UDC si basa sulla perizia del 13 agosto 2015 del professor René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni1 (perizia Matteotti), secondo cui questo tipo di scambio è costituzionale soltanto se viene introdotto con Stati che dispongono di una soluzione di regolarizzazione equa. L’UDC chiede che i principi giuridici esposti nella perizia Matteotti siano rispettati.
Protezione dei dati e principio di specialità
Il Partito Pirata svizzero lamenta l’assenza nella documentazione posta in consultazione di misure da parte degli Stati partner volte a garantire formalmente e in modo attendibile la protezione dei dati al pari della Svizzera. Secondo questo partito non esisterebbe un meccanismo di controllo costante che verifichi regolarmente le condizioni quadro della protezione dei dati. Il Partito Pirata svizzero chiede che siano adottate le misure del caso.
Il PLR obietta che i rapporti esplicativi non permetterebbero di valutare se la protezione dei dati e il principio di specialità siano garantiti negli Stati e territori interessati.
Secondo l’UDC e l’usam gli avamprogetti non garantirebbero la sicurezza dei dati trasmessi secondo gli standard svizzeri. L’UDC chiede che sia effettuata una perizia indipendente sulle condizioni di protezione dei dati negli Stati partner. Non intenderebbe approvare gli avamprogetti se i suoi dubbi in proposito non saranno stati fugati prima della trattazione dei progetti da parte dell’Assemblea federale. Al riguardo, l’UDC si basa sulla perizia Matteotti, secondo cui lo scambio automatico di informazioni è costituzionale soltanto se viene introdotto con Stati che rispettano gli standard costituzionali minimi per la protezione dei dati. L’UDC chiede che i principi giuridici esposti nella perizia Matteotti siano rispettati.
Accesso al mercato
Secondo l’ASB, il potenziale di mercato di un Paese è un criterio primario per la selezione degli Stati partner. L’associazione ritiene che nessuno degli Stati e territori interessati dagli avamprogetti sia disposto a concedere agevolazioni o garanzie in materia di accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari svizzeri.
Il CP lamenta che la Svizzera non ha ottenuto controprestazioni dai Paesi interessati. Ritiene pertanto che la procedura di approvazione vada sospesa finché tali Paesi non abbiano accettato di discutere concretamente un miglioramento dell’accesso al mercato.
L’ABPS è consapevole delle difficoltà di negoziare l’accesso al mercato in contropartita dello scambio automatico di informazioni. Nei Paesi interessati risiederebbe inoltre un numero limitato di clienti delle banche svizzere. Tuttavia, rinunciare a un miglioramento dell’accesso al mercato di questi Paesi potrebbe creare un precedente in vista dei negoziati con Paesi in cui
1 Disponibile in tedesco all’indirizzo: https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html