Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 11 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia
1. Situazione iniziale
1.1. Introduzione
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni fondato sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l’Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche.
Il 19 novembre 2014, in vista dell’introduzione dello standard globale, il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Tale Accordo, basato sull’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa), ha come obiettivo l’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’Accordo SAI e la legge federale di accompagnamento sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati approvati dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone quindi delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner, senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un’attivazione bilaterale.
Il 15 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato dichiarazioni congiunte con Guernsey e Jersey per introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017. Il 18 gennaio 2016 ha firmato una dichiarazione congiunta con l’Islanda, mentre il 20 gennaio 2016 ha firmato quelle con l’Isola di Man e la Norvegia. Nel 2018 è previsto il primo scambio di dati con questi Stati e territori.
Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia corrispondono al profilo di Paese con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Alla luce delle relazioni politiche ed economiche che questi Stati e territori intrattengono con il nostro Paese, delle norme e delle prassi che applicano in materia di regolarizzazione del passato, dell’elevato livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati e, per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, dell’interesse ad avviare un dialogo sull’accesso al mercato, questi Stati e territori soddisfano i criteri stabiliti nei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014.
1.2. Contenuto degli avamprogetti
L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Con i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Norvegia e Islanda il Consiglio federale viene autorizzato a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che questi Stati e territori devono figurare nell’elenco. I decreti conferiscono inoltre al Consiglio federale la competenza di comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. I decreti federali devono essere sottoposti per approvazione all’Assemblea federale.