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Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine
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Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, OAAF)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 2bis, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 20121 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.
Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda
Art. 2 Domande raggruppate
1 Le domande raggruppate secondo l’articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.
2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata
1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:
a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda;
b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
1 RS 651.1
2015–......