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Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine

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Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2bis, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 20121 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Art. 2 Domande raggruppate

1 Le domande raggruppate secondo l’articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata

1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:

a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda;

b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;

c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

1 RS 651.1

2015–......