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Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine

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limenti d’impresa che secondo la decisione fiscale anticipata sono assoggettati a imposta;

b. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, con gli Stati di sede di imprese associate con le quali il contribuente opera transazioni, le cui conseguenze fiscali sono oggetto della decisione fiscale anticipata;

c. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera d, con lo Stato in cui è situato lo stabilimento estero d’impresa oppure con lo Stato di sede dell’impresa la cui attività in Svizzera costituisce uno stabilimento d’impresa;

d. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e, con gli Stati di imprese associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato dell’avente diritto definitivo a tali pagamenti.

3 Il SEI può limitare la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell’OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate.

Art. 11 Informazioni da trasmettere al SEI

1 In presenza di una decisione fiscale anticipata, occorre trasmettere al SEI:

a. una copia della decisione fiscale anticipata;

b. la data di emissione della decisione fiscale anticipata;

c. dati per l’identificazione del contribuente, compreso l’indirizzo;

d. il numero di identificazione fiscale e il nome del gruppo dell’impresa cui fa parte il contribuente;

e. gli anni fiscali per cui la decisione fiscale anticipata ha validità;

f. le condizioni soddisfatte dalla decisione fiscale anticipata di cui all’articolo 9 capoverso 1;

g. un breve riassunto del contenuto della decisione fiscale anticipata, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana;

h. dati relativi alla sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, compreso l’indirizzo;

i. per le decisioni fiscali anticipate di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a, dati relativi a imprese associate o stabilimenti d’impresa con cui il contribuente opera transazioni che sottostanno a un’imposizione secondo la decisione fiscale anticipata oppure che generano per il contribuente redditi provenienti da imprese associate o stabilimenti d’impresa assoggettati a imposta secondo la decisione fiscale anticipata, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;

j. per le decisioni fiscali anticipate di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b oppure c, dati relativi alle imprese associate con le quali il contribuente ope-