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Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine

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3 Il SEI trasmette tali informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall’applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF lo richiedessero, questo termine può essere prorogato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr