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Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine
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ra transazioni che sono oggetto della decisione fiscale anticipata, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
k. per le decisioni fiscali anticipate di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera d, dati relativi allo stabilimento d’impresa estero o all’impresa estera, la cui attività in Svizzera costituisce uno stabilimento d’impresa, compreso il nome e l’indirizzo;
l. per le decisioni fiscali anticipate di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e, dati relativi alle imprese associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti a favore dei contribuenti e dell’avente diritto definitivo a tali pagamenti, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
m. un elenco degli Stati destinatari secondo l’articolo 10;
n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie al SEI per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.
2 Se disponibili, al SEI devono inoltre essere trasmesse le seguenti informazioni:
a. il numero di riferimento della decisione fiscale anticipata;
b. il numero d’identificazione fiscale della società che detiene il controllo diretto o della società madre del gruppo;
c. nei casi di cui al capoverso 1 lettere i–l, i numeri d’identificazione fiscale delle imprese o degli stabilimenti d’impresa interessati.
3 Al SEI possono essere trasmesse anche le seguenti informazioni:
a. dati sull’attività principale del contribuente;
b. dati relativi al volume delle transazioni, alla cifra d’affari e all’utile del contribuente.
4 Per tutti gli altri casi devono essere trasmesse al SEI le seguenti informazioni:
a. le informazioni previste per la trasmissione allo Stato destinatario;
b. un breve riassunto della fattispecie, se possibile, in lingua francese o inglese oppure, altrimenti, in lingua tedesca o italiana e i motivi per cui tali informazioni devono essere scambiate spontaneamente;
c. un elenco degli Stati che potrebbero essere interessati a tali informazioni;
d. altre informazioni che potrebbero essere necessarie al SEI per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.
Art. 12 Termini
Le unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni forniscono regolarmente al SEI le informazioni da trasmettere, ma al più tardi entro i seguenti termini:
a. in presenza di una decisione fiscale anticipata, 60 giorni dopo la sua emissione;