Progetto

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

b. negli altri casi, 60 giorni dal momento in cui la tassazione della fattispecie è cresciuta in giudicato.

Art. 13 Trasmissione agli Stati destinatari

1 In presenza di una decisione fiscale anticipata, il SEI trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l’articolo 11 capoversi 1 lettere b–l, 2 e 3 entro tre mesi dal loro ricevimento. Qualora i motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF lo richiedessero, questo termine può essere prorogato.

2 Negli altri casi, il SEI trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l’articolo 11 capoverso 4 lettere a e b.

Art. 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti

1 Qualora le informazioni trasmesse al SEI dovessero rivelarsi, in un secondo tempo, sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, le unità organizzative competenti per lo scambio spontaneo di informazioni lo notificano tempestivamente al SEI e gli inoltrano le informazioni rettificate.

2 Il SEI trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 20 agosto 20144 sull’assistenza amministrativa fiscale è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 8–10 disciplinano le decisioni fiscali anticipate che sono state emesse dal 1° gennaio 2010 e che si riferiscono agli anni fiscali in cui sussiste l’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni.

2 In presenza di una decisione fiscale anticipata, l’amministrazione delle contribuzioni competente trasmette regolarmente al SEI tutte le informazioni secondo l’articolo 11 capoversi 1–3 in suo possesso entro nove mesi dall’applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora le amministrazioni delle contribuzioni competenti non dispongono di tutte le informazioni secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2, esse trasmettono le informazioni in loro possesso e informano il SEI al riguardo.

4 RU 2014 2753, 2015 4929