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Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 8 pagine

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a) concerne fattispecie di cui all’articolo 28 capoverso 2–4 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali e diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazionale di società principali;

b) fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di trasferimento di imprese associate o un metodo concernente i prezzi di trasferimento convenuto dalle autorità svizzere competenti senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati;

c) fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l’utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale;

d) stabilisce che uno stabilimento d’impresa è situato o non situato in Svizzera o all’estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabilimento d’impresa; oppure

e) ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura di flussi transfrontalieri di proventi o fondi trasferiti a un’impresa associata in un altro Stato tramite enti svizzeri.

2 Si è in presenza di imprese associate se un’impresa partecipa almeno per il 25 per cento all’altra impresa o se un terzo partecipa almeno per il 25 per cento a entrambe le imprese. Si considera partecipante a un’impresa una persona che dispone direttamente o indirettamente di diritti di voto oppure di una quota di capitale azionario o sociale di tale impresa.

3 L’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie che la decisione fiscale anticipata ha come oggetto.

Art. 10 Decisione fiscale anticipata: Stati destinatari

1 In presenza di una decisione fiscale anticipata deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo.

2 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui menzionati e con i seguenti Stati:

a. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a, con gli Stati di sede di imprese associate o di stabilimenti d’impresa con i quali il contribuente opera transazioni che sottostanno a un’imposizione secondo la decisione fiscale anticipata oppure che generano per il contribuente redditi provenienti da imprese associate o da stabi-

3 RS 642.14