Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 8 pagine

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1. Situazione iniziale

La revisione dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711) prevede diversi adeguamenti che tengono conto sia delle raccomandazioni conclusive formulate dal Controllo federale delle finanze (CDF) nell’ambito della valutazione «Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Valutazione dell’organizzazione del programma» del marzo 20131 sia dell’invito della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) ad attuarle2. Tra le raccomandazioni del CDF figurano le seguenti proposte:

 fusione della parte A e della parte B del Programma Edifici;

 finanziamento del Programma Edifici attraverso contributi globali;

 definizione di requisiti minimi per le attività di vigilanza dei Cantoni e controllo regolare del loro

rispetto;

 ripresa dei punti di forza del sistema di vigilanza dell’attuale parte A del Programma Edifici.

La presente modifica dell’ordinanza attua le raccomandazioni del CDF, entro i limiti ammessi dalla legge sul CO2. Ciò darà ai Cantoni in tempo utile e indipendentemente dalla Strategia energetica 2050 la sicurezza necessaria per definire i rispettivi programmi di incentivazione a partire dal 2017. L’accordo programmatico ancora in essere per la parte A del Programma Edifici tra la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CdEN), che rappresenta i Cantoni, non verrà rinnovato. I Cantoni ne sono stati informati in occasione delle trattative per il quarto accordo programmatico del 9 gennaio 2015. Nell’ambito di quest’ultimo accordo programmatico i Cantoni potranno assumere nuovi impegni unicamente fino al 31 dicembre 2016.

Le ulteriori modifiche apportate all’ordinanza sul CO2 sono di natura prettamente redazionale.

2. Aspetti principali del progetto di revisione

2.1 Attuazione delle raccomandazioni del CDF

A partire dal 2017 i fondi provenienti dalla destinazione parzialmente vincolata degli introiti della tassa sul CO2 verranno distribuiti ai singoli Cantoni sotto forma di aiuti finanziari globali. Verrà così semplificata la complessa separazione tra parte A e parte B del Programma Edifici, si terrà maggiormente conto della filosofia della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) grazie a una migliore definizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità e si trasferirà in modo inequivocabile ai Cantoni la competenza in materia di incentivi nel settore edilizio (finanze, attuazione). Un altro obiettivo della modifica è allineare nuovamente il più possibile la procedura per la concessione dei contributi globali a quella applicata, con risultati soddisfacenti, fino al 2009. I Cantoni riceveranno pertanto ad agosto/settembre dell’anno precedente la documentazione per la presentazione della domanda (modulo della domanda, descrizione della procedura e bozza dell’accordo programmatico), che descriverà entrambe le parti.

La parte A «Risanamento energetico degli edifici» (disposizioni dettagliate nell’ordinanza sul CO2) e la parte B «Programmi cantonali per la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e dell’ottimizzazione dell’impiantistica» (disposizioni dettagliate nell’ordinanza sull’energia, OEn; RS 730.01) devono essere realizzate in un unico processo secondo il modello della parte B; le disposizioni dell’ordinanza sul CO2 relative all’inoltro della domanda di aiuti finanziari (art. 105), al versamento dei contributi globali (art. 108), al resoconto (art. 110) e alla restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati (art. 111) vengono pertanto allineate all’attuale ordinanza sull’energia.

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1 vgl. http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(42)/12472BE.pdf (solo tedesco)

2 Lettera della DelFin del 13 agosto 2013 e del 15 agosto 2014 al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)