Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 8 pagine
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La revisione dell’ordinanza prevede inoltre che l’Ufficio federale dell’energia (UFE) firmi un accordo programmatico con ogni singolo Cantone. Tale accordo sarà in linea di massima uguale per tutti i Cantoni e descriverà l’obiettivo del programma, i suoi principi, gli obblighi della Confederazione e del Cantone, il controlling e la comunicazione (art. 106 dell’ordinanza sul CO2).
Ai fini di una chiara suddivisione dei compiti, in futuro saranno i Cantoni a fissare le aliquote dei contributi per ogni singola misura, basandosi sulle aliquote minime contenute nel modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (ModIncArm) di volta in volta valido (dal 2017: versione 20153). Diversamente da quanto previsto nell’attuale accordo programmatico con la CdEN, gli aiuti finanziari globali non saranno più versati a una rappresentanza dei Cantoni bensì direttamente ai Cantoni che ne hanno fatto domanda. La quota del contributo globale destinata alle misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 (minimo due terzi dei proventi annuali a destinazione vincolata) viene stabilita sulla base dell’efficacia del programma cantonale (art. 107 dell’ordinanza sul CO2). L’efficacia del programma si valuta dagli effetti computabili della misura raggiunti con ogni franco d’incentivazione investito e secondo il numero di abitanti del Cantone. Per avere diritto a un contributo globale da destinare a misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2, un Cantone deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 104 dell’ordinanza sul CO2: il contributo accordato deve essere utilizzato per provvedimenti di risanamento energetico di edifici già esistenti dotati di impianto di riscaldamento (in particolare per il miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro degli edifici) che contribuiscano efficacemente alla riduzione delle emissioni di CO2; deve inoltre garantire un’attuazione armonizzata con gli altri Cantoni. Gli aiuti finanziari globali vengono concessi senza che il Cantone metta a disposizione un proprio credito, diversamente da quanto previsto nel caso delle misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2.
Dato il versamento diretto degli aiuti finanziari ai singoli Cantoni e il conseguente trasferimento della responsabilità, è possibile entrare in modo più mirato nel merito dei requisiti e della situazione di ogni Cantone. Ogni Cantone può definire liberamente il proprio programma di incentivazione. Per permettere un’attuazione armonizzata dei diversi programmi d’incentivazione cantonali (art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sul CO2) la Confederazione intende definire insieme ai Cantoni un programma base di riferimento per i singoli accordi programmatici, che si dovrà basare sul ModIncArm 2015 elaborato insieme da UFE e Cantoni.
Per poter accordare annualmente gli incentivi attraverso un unico processo è necessario che la descrizione della procedura illustri il quadro per l’attribuzione dei fondi destinati a tutte le misure indicate all’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 (lettere a e b) e che si possa concludere un solo accordo programmatico per entrambe le parti. Se un Cantone richiede contributi globali soltanto per una delle due parti, l’accordo programmatico verrà adeguato di conseguenza. È importante trattare la parte A e la parte B in un unico processo in quanto esse sono tra loro dipendenti sul piano budgetario (minimo 2/3 vengono destinati alla parte A, massimo 1/3 alla parte B). Ciò significa che il Cantone può tenere una contabilità unica. In tal modo si terrebbe inoltre conto del fatto che entrambe le parti del programma incentivano misure energetiche per lo stesso oggetto; una suddivisione del processo non sarebbe pertanto ragionevole.
L’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza è prevista per il 1° agosto 2016. I Cantoni potranno quindi richiedere aiuti finanziari globali per il 2017 entro e non oltre il 31 ottobre 2016 (cfr. art. 105 dell’ordinanza sul CO2). Con i Cantoni che hanno presentato domanda la Confederazione entrerà in trattativa per la firma di un accordo programmatico. Fintanto che non vi sarà chiarezza sul primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, tutti gli accordi programmatici avranno durata annuale.
L’indennizzo dei costi di esecuzione deve essere adeguato nell’ambito della contemporanea revisione dell’OEn. Secondo le disposizioni attualmente in vigore l’esecuzione della parte A viene indennizzata con un importo massimo pari al 6,5% degli aiuti finanziari globali versati ai Cantoni, per la parte B invece non è stata finora corrisposta alcuna somma. Con la nuova disposizione la parte B viene parificata alla parte A (modifica dell’art. 109 dell’ordinanza sul CO2 e nuovo art. 17 cpv. 6 OEn). Dovranno inoltre valere gli stessi requisiti per l’attività di vigilanza cantonale di entrambe le parti e i Cantoni avranno diritto a un indennizzo forfettario per i costi di esecuzione. L’indennizzo a forfait premia i Cantoni efficienti nell’attuazione dei programmi d’incentivazione e permette di abolire la prova
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3 Il ModIncArm 2015 è stato adottato dalla CdEN il 21 agosto 2015.