Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 8 pagine
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5. Commento ai singoli articoli
5.1 Aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici (Programma Edifici)
Art. 104 Diritto ai contributi
Nel capoverso 1 viene precisato che dietro presentazione dell’apposita domanda la Confederazione versa ai Cantoni aiuti finanziari globali di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 per agevolare l’adozione di misure di risanamento energetico degli edifici già esistenti, in particolare di misure volte a migliorare l’isolamento termico dell’involucro degli edifici.
Il capoverso 2 prevede il versamento di aiuti finanziari globali di cui al capoverso 1 unicamente per incentivare le misure di riduzione delle emissioni di CO2 efficaci e realizzate in modo armonizzato tra tutti i Cantoni. Sono considerate efficaci soprattutto le misure con un buon rapporto costi-benefici, effetti collaterali contenuti e un’applicazione potenzialmente elevata. Per consentire una loro realizzazione armonizzata tra i diversi Cantoni la Confederazione intende definire con questi ultimi un programma base di riferimento per i singoli accordi programmatici, basato sul modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni di volta in volta in vigore.
Il capoverso 2 dell'attuale ordinanza viene ripreso invariato e tramutato nel capoverso 3.
Art. 105 Domanda
Conformemente ai capoversi 1 e 2, i Cantoni devono presentare la domanda di aiuti finanziari globali all’UFE al più tardi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello dell’erogazione. Nella domanda i Cantoni devono dichiarare la propria disponibilità a condurre un programma comprendente misure di cui all’articolo 104.
In agosto/settembre dell'anno precedente a quello dell’erogazione i Cantoni ricevono i documenti da presentare per la domanda, ossia il modulo della richiesta, una descrizione dei processi e una bozza dell’accordo programmatico. I documenti comprendono una descrizione di entrambe le parti A e B del Programma Edifici. La bozza dell’accordo programmatico viene discussa con ciascun Cantone sulla base della domanda inoltrata, quindi adeguata e infine firmata.
Fatta salvo un semplice adeguamento formale, il capoverso 2 dell'attuale ordinanza viene ripreso invariato e tramutato nel nuovo capoverso 3.
Art. 106 Accordo programmatico
Il capoverso 1 subisce un adeguamento prettamente formale dovuto alle modifiche dell’articolo 105 capoversi 1 e 2.
Capoverso 2: siccome d’ora in avanti l’UFE firmerà un accordo programmatico con ogni singolo Cantone, l’oggetto di tale accordo, descritto al capoverso 2 dell’articolo 106, viene modificato: l’accordo programmatico dovrà avere essenzialmente identico per tutti i Cantoni e descrivere in particolare l’obiettivo del programma, i suoi principi (tra cui il programma di incentivazione di base), gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni, il controlling e la comunicazione.
I capoversi 3 e 4 vengono ripresi invariati dall'attuale ordinanza.