Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 8 pagine

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onerosa dei costi di esecuzione e i rispettivi controlli. Considerate le disposizioni di legge pressoché identiche, il resoconto sulle misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 sarà uguale a quello per le misure di cui al capoverso 1 lettera b dello stesso articolo. I Cantoni dovranno pertanto redigere un unico rapporto e non più, come finora, due rapporti distinti per la parte A e B (cfr. art. 110 dell’ordinanza sul CO2). Sulla base del ModIncArm 2015 l’UFE definirà i dati da fornire e aiuterà i Cantoni nella redazione del resoconto con strumenti adeguati.

I mezzi finanziari inutilizzati devono essere restituiti secondo modalità identiche per le misure di entrambe le lettere a e b, così da permettere un unico saldo. L’articolo 111 dell’ordinanza sul CO2 riprende quindi l’articolo 15 capoverso 5 della legge sull’energia (LEne; RS 730.0). Il nuovo articolo 111a fa chiarezza su come vengono utilizzati i mezzi finanziari restituiti.

2.2 Ulteriori modifiche

Altre modifiche apportate all’ordinanza sul CO2 consistono in precisazioni linguistiche (cfr. art. 9 cpv. 5 e art. 69 cpv. 2bis) nonché in correzioni dei rimandi ad atti dell’UE (cfr. art. 135 lett. dbise allegato 9) e dei fattori di emissione di CO2 (cfr. allegato 10).

3. Ripercussioni finanziarie, sul personale e ad altri livelli per la Confederazione e i Cantoni

La modifica proposta non avrà ripercussioni finanziarie sulla Confederazione. Le misure di incentivazione del Programma Edifici e l'indennizzo per le spese di esecuzione continueranno ad essere finanziati interamente attraverso la tassa sul CO2 (cfr. art. 132 dell’ordinanza sul CO2), più precisamente attraverso la destinazione parzialmente vincolata dei suoi proventi.

Con la presente revisione la responsabilità per l’attuazione e per gli aspetti finanziari di entrambe le parti del Programma Edifici passerà dalla CdEN ai singoli Cantoni. Questi ultimi saranno responsabili del finanziamento, dovranno garantire una sufficiente domanda ed eseguiranno il controlling; risponderanno inoltre per gli impegni eccedentari. Rispetto ad oggi si prevede un leggero aumento dell’onere per il controlling per le misure della parte B. A titolo di indennizzo delle spese di esecuzione i Cantoni riceveranno un forfait pari al 5 % dei mezzi federali da essi attribuiti (cfr. art. 109 dell'ordinanza sul CO2).

Con il nuovo sistema le misure d’incentivazione cantonali per l’involucro degli edifici (ad es. il bonus per gli interventi di risanamento generale) potranno essere nuovamente sovvenzionate con contributi globali. Dal 2010 esse non possono più essere computate ai singoli Cantoni per effetto dell’accordo programmatico con la CdEN.

L’attuale accordo programmatico tra la Confederazione e la CdEN, che rappresenta i Cantoni, per la parte A del Programma Edifici scade alla fine del 2016. In seguito non verrà rinnovato per effetto della riorganizzazione chiesta dal CDF.

4. Ripercussionisull’economia, sull’ambiente e sulla società

La modifica non influirà direttamente né sull’entità né sull’utilizzazione delle risorse provenienti dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 in quanto la legislazione non è cambiata. Gli effetti attesi con la realizzazione del Programma Edifici rimangono invariati.