Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 8 pagine
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Art. 146c Disposizione transitoria della modifica del…
Il capoverso 1 di questa disposizione transitoria prevede che per gli accordi programmatici di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 conclusi prima dell'entrata in vigore della presente modifica si applichi il diritto finora vigente, con l'eccezione dell'articolo 111.
Il capoverso 2 prolunga da due a tre anni i tempi per la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati di accordi programmatici conclusi prima dell'entrata in vigore della presente modifica. In tal modo si tiene conto del fatto che i proprietari di edifici hanno di norma due anni di tempo per realizzare le proprie misure (eventuali posticipi possibili a causa di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni edilizie, ecc.) e che quindi i Cantoni possono procedere al calcolo del loro saldo finale solo successivamente.
5.2 Ulteriori modifiche
Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio
Il capoverso 5 è stato modificato precisando che il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) al più tardi sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio: l’aggiunta della locuzione "al più tardi" chiarisce che i rapporti possono essere inoltrati anche prima dei sei mesi.
Art. 69 cpv. 2bisDomanda di determinazione di un impegno di riduzione
Il capoverso 2bisè stato modificato precisando che la proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata congiuntamente a una delle organizzazioni incaricate dall’UFAM: dal momento che l’UFAM può incaricare anche più organizzazioni occorre optare per una formulazione al plurale.
Art. 135 lett. dbisAdeguamento degli allegati
L’UE aggiorna continuamente la lista dei settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L’ultimo aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2015. Poiché la nuova decisione della Commissione 2014/746/UE ha sostituito la decisione 2010/2/UE, occorre correggere il relativo rimando nell’ordinanza sul CO2.
Il DATEC verifica regolarmente gli aggiornamenti della lista dei settori ritenuti esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell’UE e può tenerne conto per evitare distorsioni della concorrenza rispetto al sistema europeo di scambio delle quote di emissioni (EU ETS).
Allegato 9: calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
Numero 3 Fattori di adeguamento
L’UE aggiorna continuamente la lista dei settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L’ultimo aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2015. Poiché la nuova decisione della Commissione 2014/746/UE ha sostituito la decisione 2010/2/UE, occorre correggere il relativo rimando nell’ordinanza sul CO2.
Allegato 10: carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate
Nel quadro di un’ampia campagna di misurazione effettuata nel secondo semestre del 2013, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) hanno verificato il potere calorifico utilizzato dal 1998 nella Statistica globale dell’energia e i fattori di emissione di CO2 applicati nell’Inventario dei gas serra per i seguenti carburanti: olio da riscaldamento extra-leggero, benzina, diesel e cherosene (UFE/UFAM 2014). I nuovi fattori di emissione di CO2 divergono solo minimamente da quelli considerati finora.